Ordinanza n. 197/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/02/2026 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 19 Febbraio 2026, avente ad oggetto il "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.4.2002. Sottocapo di 1° Classe -OMISSIS-”, nella parte in cui il ricorrente è stato invitato a presentarsi il giorno 23 Febbraio 2026 presso la Direzione di Commissariato della Marina Militare – MARICOMMI – di Taranto in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001 - per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti – con il profilo professionale di Assistente Amministrativo – cod. FA31, ex fascia retributiva F2; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/02/2026 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, notificato al Sig. -OMISSIS- il 19.02.2026, avente ad oggetto il "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.4.2002. Sottocapo di 1ªclasse -OMISSIS-”, nella parte in cui dispone che il ricorrente al termine della assegnazione temporanea dovrà prendere servizio presso la lo Stato Maggiore della Marina - MARISTAT di ROMA -; - del Decreto del 22/01/2026, richiamato nel succitato All. n. 1, mai notificato al ricorrente, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto il transito del Sottocapo 1^ Classe -OMISSIS- nell’Area Assistenti del personale civile, ex fascia retributiva F2; - del foglio prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2026 dello Stato Maggiore della Marina Militare – 1° Reparto Personale, anch’esso notificato al ricorrente in data 26 Febbraio (data successiva a quella della convocazione del 23.02.2026 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro) ovvero solo all’esito di apposita diffida legale predisposta da codesto deducente avvocato in data 24 Febbraio 2026, recante le motivazioni determinanti la sede di assegnazione del Sottocapo di 1^ Classe -OMISSIS- presso MARICOMMI di Taranto in assegnazione temporanea e, definitiva, presso MARISTAT ROMA; - della lettera di riscontro prot.n. -OMISSIS- del 26.02.2026 della Direzione Generale per il Personale Civile – Ufficio Concorsi e assunzioni del Ministero della Difesa – con la quale deduceva che il mancato invio del foglio di cui all’allegato n. 2 contenente le motivazioni della assegnazione del ricorrente presso MARISTAT ROMA fosse dipeso da un "probabile disguido”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - della eventuale bozza di contratto di lavoro per il transito nei ruoli civili del predetto Ministero anch’essa mai notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ministeriali relativi al transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa, nella parte concernente l’assegnazione temporanea presso MARICOMMI Taranto e l’assegnazione definitiva presso MARISTAT Roma, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti del Ministero della Difesa con cui è stato disposto il suo transito in soprannumero dal servizio militare ai ruoli civili, con inquadramento nell’Area Assistenti e profilo di Assistente amministrativo. La contestazione riguarda in particolare la convocazione per la sottoscrizione del contratto e l’assunzione in servizio presso MARICOMMI di Taranto in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché la successiva assegnazione definitiva presso MARISTAT di Roma. Sono stati impugnati anche il decreto di transito, il foglio contenente le motivazioni dell’assegnazione, comunicato successivamente alla convocazione, la nota ministeriale di riscontro a una diffida e l’eventuale bozza contrattuale. Il testo non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, ma dalla prospettazione processuale emerge la contestazione della sede di assegnazione e della mancata o tardiva conoscenza degli atti motivazionali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, ritenendo insussistente, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, il requisito del periculum in mora. L’assegnazione provvisoria a Taranto è stata considerata non produttiva di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la sede dista meno di un’ora dal luogo di residenza del ricorrente ed è ottimamente collegata. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’assegnazione realizzi un equilibrato contemperamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e le condizioni personali del dipendente. Non risultano svolte valutazioni definitive sulla fondatezza dei motivi di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Base normativa del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
Richiamato quale disciplina del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Richiamato quale base dell’assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede di Taranto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale proposta nel giudizio amministrativo.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione al precedente decreto cautelare presidenziale che aveva rigettato la domanda di misure monocratiche.
Massime di principio
- In sede cautelare, il requisito del periculum in mora non sussiste quando l’assegnazione provvisoria contestata, per distanza e collegamenti rispetto al luogo di residenza, non è idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio.
- La valutazione cautelare della sede di assegnazione deve considerare comparativamente le esigenze organizzative dell’Amministrazione e le condizioni personali del dipendente; l’equilibrato contemperamento di tali interessi esclude il periculum quando il sacrificio imposto al dipendente non raggiunga la soglia della gravità e irreparabilità.
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