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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 30820 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Istituto religioso ha impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2002-2005, sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Nell’immobile era presente una chiesa destinata esclusivamente al culto, mentre la restante parte era stata concessa in locazione a una società per la gestione di albergo, bar e ristorante. L’Istituto sosteneva che la finalità non lucrativa e il reinvestimento dei proventi nelle proprie finalità istituzionali rendessero irrilevante sia la percezione di corrispettivi sia l’utilizzo dell’immobile da parte di un terzo. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione dell’utilizzo di una parte dell’immobile da parte del Comune e invocato l’interpretazione autentica introdotta dal D.L. n. 203 del 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l’esenzione ICI richiede, oltre alla destinazione dell’immobile ad attività agevolata, l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore. L’utilizzo indiretto mediante locazione a una società, anche se l’attività persegue finalità sociali o non lucrativo-istituzionali, esclude in linea generale l’agevolazione. La questione relativa alla cosiddetta dependance è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile in cassazione. L’Istituto è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Orvieto, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti qualificati dalla norma e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle religiose, assistenziali e assimilate.

    L’esenzione richiede la compresenza di un requisito oggettivo, cioè la destinazione esclusiva dell’immobile ad attività agevolata svolta con modalità non commerciali, e di un requisito soggettivo, cioè l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore. La locazione a un soggetto terzo costituisce normalmente utilizzazione indiretta e impedisce il riconoscimento dell’esenzione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), nel testo richiamato dalla disciplina ICI

    Soggetti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

    La disposizione individua la categoria soggettiva degli enti potenzialmente beneficiari dell’esenzione, senza però eliminare la necessità dell’utilizzazione diretta e della concreta verifica delle modalità non commerciali dell’attività.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Le attività assistenziali e sanitarie sono considerate svolte con modalità non esclusivamente commerciali quando, secondo le concrete modalità di svolgimento e la normativa applicabile, non siano orientate alla realizzazione di profitti.

    L’assenza di finalità lucrativa deve essere dimostrata concretamente e non può essere desunta automaticamente dalla natura dell’ente o dall’esistenza di finalità istituzionali. La norma non supera il requisito dell’utilizzazione diretta dell’immobile.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    Ha sostituito la disciplina interpretativa dell’esenzione ICI, mantenendo la necessità di verificare in concreto la natura non commerciale delle attività agevolate.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 e art. 59, comma 1, lett. c)

    Consente ai Comuni di disciplinare, mediante regolamento, l’applicazione dell’esenzione, anche subordinandola alla contemporanea sussistenza del possesso e dell’utilizzazione dell’immobile da parte dell’ente non commerciale.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la decisione di merito avesse affrontato il tema decisivo dell’utilizzazione diretta dell’immobile.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Le censure relative all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sono state ritenute infondate, poiché la decisione impugnata aveva fornito una motivazione adeguata sul requisito dell’utilizzazione diretta.

Massime di principio

  • Per ottenere un’esenzione fiscale collegata all’utilizzo di un immobile, non basta che l’ente proprietario persegua finalità religiose, assistenziali o solidaristiche: occorre verificare concretamente sia la destinazione agevolata sia le modalità effettive di svolgimento dell’attività.
  • L’utilizzazione diretta da parte dell’ente proprietario è normalmente requisito essenziale. La concessione dell’immobile in locazione o in gestione a una società o ad altro soggetto distinto configura utilizzazione indiretta e, di regola, esclude l’esenzione.
  • Il fatto che i proventi siano reinvestiti nelle finalità istituzionali dell’ente non rende automaticamente non commerciale l’attività esercitata nell’immobile e non sana l’assenza di utilizzazione diretta.
  • La presenza di una parte dell’immobile destinata esclusivamente al culto può rilevare solo se adeguatamente individuata e provata; non determina necessariamente l’esenzione dell’intero complesso immobiliare utilizzato anche per attività commerciali.
  • L’ente che invoca l’agevolazione ha l’onere di provare tutti i requisiti, inclusi la destinazione concreta, l’assenza di modalità commerciali e l’utilizzazione diretta. Le questioni e i fatti nuovi non dedotti tempestivamente nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.
  • Eventuali eccezioni alla regola dell’utilizzazione diretta richiedono una comprovata stretta strumentalità e compenetrazione tra proprietario e utilizzatore, tale da farli apparire come un’unica struttura organizzativa; la mera comunanza di finalità non è sufficiente.

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