Sentenza n. 145/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 424/2023 in data 29 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per cinque anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la sua notificazione all'Amministrazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti, senza contestare l'inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. L'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario risultava documentato e non contestato dall'Amministrazione. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, ritenuto idoneo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato e a compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, con intervento entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Individua il rito utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il termine decorre, nel caso deciso, dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'Amministrazione sia rimasta inadempiente agli obblighi conformativi o di pagamento ivi stabiliti.
- L'omessa contestazione, da parte dell'Amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente, concorre a comprovare la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza.
- Il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali decorre dalla notificazione della sentenza a un indirizzo PEC istituzionale idoneo quale domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato una volta inutilmente decorso il termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell'Amministrazione debitrice, già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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