Sentenza n. 1217/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze economiche spettanti a titolo di trattamento di fine servizio ed indennità di buonuscita in virtù del maggior importo riconosciuto con D.M. 18.9.2018 a titolo di indennità di posizione - riassunzione da sentenza C. Conti Campania n.590/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle differenze di trattamento di fine servizio e indennità di buonuscita conseguenti al riconoscimento di una maggiore indennità di posizione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto una domanda di accertamento del diritto al pagamento delle differenze economiche spettanti a titolo di trattamento di fine servizio e indennità di buonuscita, in conseguenza del maggior importo dell'indennità di posizione riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2018. Il giudizio è stato riassunto a seguito della sentenza della Corte dei conti per la Campania n. 590/2023. Nel corso del giudizio l'INPS ha depositato documentazione attestante di avere ricostruito il trattamento di fine servizio e corrisposto le somme dovute, comprensive degli interessi, mediante mandato emesso il 24 luglio 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'INPS alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'INPS aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente mediante la ricostruzione del trattamento di fine servizio e il pagamento delle differenze, oltre agli interessi. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e ha riguardato proprio le somme pretese in giudizio, calcolate tenendo conto della maggiore indennità di posizione riconosciuta dal decreto ministeriale del 18 settembre 2018. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito della domanda.
- Quando l’amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso alla prestazione richiesta, il giudice può porre le spese di lite a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se dichiara cessata la materia del contendere.
- La ricostruzione del trattamento di fine servizio e il pagamento delle differenze economiche dovute, comprensive degli interessi, determinano la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento del diritto a tali somme.
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