Cassazione Penale, Sentenza n. 19589/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva rigettato il riesame contro la convalida del sequestro preventivo disposto sul materiale D.P.I. (24.800 mascherine baby, 1.850 camici, 1.810 visiere, 693 tute, 1.030 FFP3). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il provvedimento del GIP e l'ordinanza del riesame non avrebbero adeguatamente considerato le prove documentali prodotte (bonifici bancari tracciabili e fatture relative agli acquisti da fornitori cinesi), né le osservazioni difensive sulla conformità di alcuni dispositivi (es. marchio CE presente sulla confezione delle mascherine "baby"). In sostanza la censura rilevava carenza o insufficiente valutazione della motivazione e omesso esame di punti decisivi (compatibilità fra bonifici e fatture, verifica dei marchi e certificati di conformità).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nei procedimenti cautelari reali, sia sufficiente la sussistenza di meri indizi di reità e che l'ordinanza del riesame contenga una motivazione congrua e coerente. La Corte ha condiviso la ricostruzione del riesame circa: consistente utilizzo di contante e rilevanti movimentazioni bancarie anomale su conti precedentemente quasi inattivi, vendita in epoca pandemica di materiale sanitario diversa dall'attività precedente del ricorrente, acquisti tramite rivenditori cinesi anziché produttori, elementi di falsità documentale (es. lettera di referenze bancaria con logo artefatto), assenza nelle carte sequestrate di fatture relative ai beni sottoposti a sequestro e segnalazioni delle dogane che non registravano importazioni a nome delle imprese del ricorrente. Quanto alla frode in commercio, il riesame aveva documentato l'assenza del marchio CE e dei riferimenti alla norma tecnica EN per mascherine e visiere e evidenziato la probabile falsità di un certificato di conformità per le visiere. Per questi motivi la Corte ha ritenuto priva di rilievo la censura sulla motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Comma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per censurare carenza motivazionale. La Corte ricorda che il ricorso contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi radicali della motivazione.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Richiamato per indicare che il giudizio è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione emergenziale; regola modalità procedurali adottate.
art. 515 cod. pen.
Norma sulla frode in commercio; contestata in relazione all'assenza del marchio CE e dei riferimenti alle norme tecniche EN sui dispositivi, nonché alla possibile falsità di certificati di conformità.
art. 648 ter cod. pen.
Norma sul riciclaggio; invocata in relazione a consistenti movimenti finanziari, uso di contante, transazioni con soggetti esteri e sospetta mancanza di tracciabilità/giustificazione dei flussi economici.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende per motivi legati alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per imporre euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi solo per specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo: non basta la mera divergenza sulla valutazione delle prove.
- Per misure cautelari reali (sequestro) il giudice si basa su meri indizi di reità: non è necessario il grado di prova richiesto per la condanna; pertanto la valutazione complessiva di elementi indiziari (movimentazioni bancarie anomale, uso di contante, spiegazioni incongruenti, documentazione mancante o sospetta) può legittimare il sequestro.
- Se si contesta la pertinenza di bonifici rispetto a fatture come prova di tracciabilità, è essenziale produrre e assicurare la presenza delle fatture e della documentazione di importazione nelle carte allegate o comunque rendere chiara la riconducibilità dei pagamenti ai beni sequestrati (nota import/export, DDT, bolle doganali, corrispondenza commerciale).
- Nelle ipotesi di frode in commercio relative a dispositivi di protezione, la difesa deve dimostrare la conformità tramite elementi probatori precisi: certificati validi, documentazione del produttore, marcature evidenti (anche se impresse sulla confezione) e dichiarazioni doganali. L'assenza o la sospetta falsità di certificati gioca a favore dell'accusa.
- In fase di indagine, le argomentazioni difensive non accolte dal giudice del riesame devono essere affrontate in modo concreto e documentato; l'assenza di riscontri documentali nelle carte sequestrate o la mancata produzione di elementi essenziali possono rendere inammissibile il gravame in Cassazione.
- Per evitare sanzioni per inammissibilità, il ricorrente in Cassazione deve formulare motivi che rientrino nei limiti di legge e non semplici rimostranze sulla valutazione del merito probatorio, altrimenti può essere condannato alle spese e ad ammende.
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