Cassazione Penale, Ordinanza n. 39245/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente lo stesso motivo già dedotto in appello, contestando la ricostruzione della destinazione della sostanza allo spaccio. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza di merito aveva motivato in modo specifico e congruo sulla finalità di spaccio valorizzando più elementi: il dato quantitativo (45 involucri per 19 grammi complessivi, da cui ricavabili 81 dosi), le modalità di custodia nella vettura dell'imputato sulla pubblica via e il rinvenimento di bustine vuote identiche a quelle utilizzate per il confezionamento. Il ricorrente proponeva quindi una diversa lettura del fatto, ritenuta inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative e si confrontassero solo genericamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece completa, specifica e congrua nel fondare la finalità di spaccio sui dati di fatto indicati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in forma di lieve entità, per la quale l'imputato era stato condannato.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, quando non emerga assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
- In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti, tra cui il quantitativo, il confezionamento in dosi, le modalità di custodia e il rinvenimento di materiale per il confezionamento.
- La valutazione di merito che sorregge la conclusione sulla finalità di spaccio, se logicamente coerente e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva nella richiesta di una diversa lettura dei fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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