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Ordinanza

Ordinanza n. 351/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione in data 25 novembre 2025, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto, limitatamente alla parte in cui dispone l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato relativa al lavoratore -OMISSIS-, contraddistinta dal protocollo -OMISSIS-, con la motivazione «Istanza irricevibile: Carenza documentale» e mai comunicato ad alcuno degli interessati; della nota del Dirigente dell’Area IV della Prefettura di Taranto, prot. 15 gennaio 2026, con cui si è affermato che l’asseverazione priva di data di sottoscrizione sarebbe priva di un «elemento essenziale dell’atto ai sensi della L. 241/1990», sempre con riferimento alla medesima posizione; del diniego implicito formatosi sull’istanza di riesame presentata in data 1° dicembre 2025 e reiterata il 31 gennaio 2026, relativamente alla pratica del ricorrente; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, ivi inclusi i preavvisi di rigetto mai comunicati e il silenzio serbato sulle osservazioni partecipative del 27 ottobre 2025, per quanto attiene alla medesima posizione; con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dal ricorrente in conseguenza dell’illegittima archiviazione, da liquidarsi in separato giudizio o in via equitativa, e alla rifusione delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202600579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato per carenza documentale, nota prefettizia sull'asseverazione priva di data, diniego implicito dell'istanza di riesame e silenzio sulle osservazioni partecipative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, motivata dalla sua irricevibilità per carenza documentale. Ha inoltre contestato la nota prefettizia secondo cui l'asseverazione prodotta sarebbe priva di un elemento essenziale dell'atto perché non recante la data di sottoscrizione, il diniego implicito formatosi sulle istanze di riesame e il silenzio sulle osservazioni partecipative. Dal testo emerge anche una domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali. La censura cautelare riguarda, in sostanza, la ritenuta illegittimità dell'archiviazione fondata sull'asserita incompletezza dell'asseverazione relativa al rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolto il sommario esame proprio della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che l'assenza di una regolare e completa asseverazione di un consulente del lavoro iscritto all'Albo ai sensi della l. n. 12/1979, attestante la conformità del rapporto di lavoro al contratto collettivo e la congruità della retribuzione, costituisca un legittimo e doveroso motivo di inammissibilità e/o rigetto dell'istanza di nulla osta. Secondo il TAR, l'asseverazione non è una mera rappresentazione riepilogativa di dati già verificabili dall'Amministrazione, ma comporta una valutazione sintetica basata su parametri articolati e complessi, tra cui capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti; ne deriva la necessità che il documento rechi data certa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base del sommario esame cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione.

  • l. n. 12/1979

    È richiamata quale fonte dell'iscrizione all'Albo del consulente del lavoro chiamato a rilasciare l'asseverazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, la mancanza di una regolare e completa asseverazione rilasciata da un consulente del lavoro iscritto all'Albo può costituire motivo legittimo di inammissibilità o rigetto dell'istanza, quando l'asseverazione debba attestare la conformità del rapporto al contratto collettivo e la congruità della retribuzione.
  • L'asseverazione richiesta per il nulla osta al lavoro subordinato ha natura sintetico-valutativa e non si esaurisce nella riproduzione di dati già acquisibili dall'Amministrazione; essa deve considerare parametri complessi riferiti al datore di lavoro, quali capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti.
  • Quando l'asseverazione svolge una funzione valutativa e documentale essenziale nella verifica dei presupposti del nulla osta al lavoro subordinato, è necessario che rechi una data certa, così da rendere verificabile la riferibilità temporale dell'attestazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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