Cassazione Penale, Ordinanza n. 18468/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito sulla responsabilità per furto in abitazione non risulta riformata dalla decisione di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, confermando nel resto la condanna per furto in abitazione. Il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato: il ricorrente si è limitato ad affermare, senza specificare quali elementi probatori lo dimostrassero, che le prove acquisite non consentivano una sentenza di condanna, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta. La censura è stata quindi considerata priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti
Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità gli elementi posti a base della censura; la mera affermazione apodittica di insufficienza della prova non soddisfa il requisito di specificità e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo apodittico la tenuta probatoria della decisione impugnata senza indicare, con precisione, gli specifici elementi di fatto o di prova da cui deriverebbe l'errore della motivazione.
- Il requisito di specificità del motivo impugnatorio impone un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata: la censura è generica quando non si misuri con le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non offre una critica puntuale e argomentata, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18447/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18450/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18451/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18452/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18453/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18455/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →