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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18468/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito sulla responsabilità per furto in abitazione non risulta riformata dalla decisione di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, confermando nel resto la condanna per furto in abitazione. Il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato: il ricorrente si è limitato ad affermare, senza specificare quali elementi probatori lo dimostrassero, che le prove acquisite non consentivano una sentenza di condanna, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta. La censura è stata quindi considerata priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità gli elementi posti a base della censura; la mera affermazione apodittica di insufficienza della prova non soddisfa il requisito di specificità e rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo apodittico la tenuta probatoria della decisione impugnata senza indicare, con precisione, gli specifici elementi di fatto o di prova da cui deriverebbe l'errore della motivazione.
  • Il requisito di specificità del motivo impugnatorio impone un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata: la censura è generica quando non si misuri con le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non offre una critica puntuale e argomentata, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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