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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35709/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggior reddito Irpef e Ilor per l’anno 1976, in relazione a proventi dell’attività di gallerista: l’Amministrazione contestava la mancata registrazione IVA di importi relativi all’acquisto e vendita di tre quadri e la mancata dichiarazione di ricavi per la vendita di libri e giocattoli. La contribuente impugnava l’atto sostenendo, per i quadri, di avere svolto mera attività di intermediazione e, per il resto, la genericità e apoditticità delle contestazioni. Dopo un primo parziale accoglimento e un successivo annullamento totale in appello, la Commissione tributaria centrale accoglieva il ricorso dell’Ufficio. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva, in sintesi, violazione di norme sopravvenute in tema di definizione automatica delle liti pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, lamentando anche che la motivazione della decisione fosse mera trascrizione delle difese dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta sulla definizione automatica delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato estinto il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le aveva anticipate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, soccombente in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. 25 marzo 2010, n. 40 conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73

    "le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite"

    La disposizione introduce una definizione automatica delle liti tributarie pendenti in Commissione tributaria centrale, quando ricorrano i presupposti temporali e di soccombenza dell’Amministrazione nei primi due gradi.

  • art. 29, comma 16-decies, d.l. 29 settembre 2011, n. 216 conv. in l. 24 febbraio 2012, n. 14

    "si interpreta nel senso che... nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia"

    È norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che chiarisce che basta la soccombenza anche parziale dell’Amministrazione nel primo grado e la mancata riforma nei gradi successivi per determinare l’estinzione della controversia.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    La mera nota di costituzione non equivale a controricorso se non è depositato e notificato nei termini previsti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, invocata per il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma di deduzione della nullità della sentenza o del procedimento, invocata per il secondo e quarto motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma di deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi, invocata per il terzo e quinto motivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente o meramente riproduttiva.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • La norma sopravvenuta di interpretazione autentica che disciplina la definizione automatica delle liti tributarie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale si applica retroattivamente ai rapporti non ancora esauriti al momento della sua entrata in vigore.
  • Ai fini della estinzione automatica della controversia è sufficiente, nelle controversie non aventi ad oggetto rimborsi, che l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente anche solo parzialmente nel primo grado e che la decisione non sia stata riformata nei gradi successivi.
  • Quando ricorrono i presupposti per la definizione automatica della lite e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito l’estinzione del giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità, una mera nota di costituzione non sostituisce il controricorso se non rispetta le forme e i termini prescritti dall’art. 370 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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