Cassazione Penale, Sentenza n. 44543/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura custodiale applicata dal GIP per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.; il ricorrente contestava l'eccessività della misura e la mancata considerazione della concreta e attuale inesistenza del pericolo di reiterazione, l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico a prevenire la reiterazione e l'omessa valutazione della sua incensuratezza e della disponibilità ad ammettere i fatti e a risarcire il danno al prestigio dell'Arma. Inoltre deduceva un vizio di motivazione relativo alla prevedibile entità della pena, ritenuta dal Tribunale superiore rispetto a quanto probabile alla luce degli elementi favorevoli.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore ha infatti depositato rinuncia al ricorso motivata dalla pronuncia, nel frattempo, di sentenza di applicazione della pena con beneficio della sospensione condizionale (GIP Tribunale di Locri 9/9/2024) e conseguente liberazione dell'imputato, rendendo inutile l'impugnazione. La corte ha pertanto dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Ha inoltre precisato che, non essendo la sopravvenuta mancanza di interesse imputabile al ricorrente, non si applicano le conseguenze sfavorevoli (spese processuali o versamento alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Norma penale relativa a specifico reato per il quale è stata disposta la misura cautelare; usata per qualificare i fatti contestati all'imputato
art. 337 c.p.
Ulteriore disposizione penale relativa ai reati addebitati; richiamata per definire il quadro di accusa che ha giustificato la misura cautelare
art. 591 lett. d) c.p.p.
art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia o sopravvenuta mancanza di interesse; applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità in presenza della rinuncia documentata e della pronuncia intervenuta che ha reso privo di rilevanza il motivo dell'impugnazione
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese e sulla condanna alle spese processuali; la Corte ha ritenuto che non si applicassero conseguenze sfavorevoli al ricorrente perché la sopravvenuta carenza di interesse non era a lui imputabile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj) e precedente Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024
Sez. U., n. 6624/2011; Sez. 1, n. 15908/2024
Principi enunciati sulla nozione di carenza sopravvenuta d'interesse all'impugnazione e sulle conseguenze della stessa: l'interesse all'impugnazione si valuta al momento della decisione e può venire meno per mutata situazione di fatto o di diritto; se la carenza non è imputabile al ricorrente non si applicano sanzioni o condanne per soccombenza
Massime di principio
- Se, nel corso del processo, interviene una pronuncia (es. applicazione pena con sospensione condizionale) che elimina la rilevanza della misura cautelare o dell'oggetto dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia dell'impugnante al ricorso determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p.; tuttavia se la sopravvenuta mancanza di interesse non è imputabile all'interessato non si devono applicare sanzioni o condanne alle spese ex art. 616 c.p.p.
- La valutazione della persistenza dell'interesse all'impugnazione è temporale: il giudice deve accertare se, al momento della decisione, l'interesse dell'impugnante è venuto meno per fatti o provvedimenti sopravvenuti che hanno assorbito o reso inutili le finalità dell'impugnazione.
- Prima di proporre e comunque durante un ricorso è opportuno verificare l'esistenza di provvedimenti intervenuti in grado di rendere priva di oggetto l'impugnazione (accordi, sentenze di patteggiamento, misure alternative), perché ciò può comportare inammissibilità senza effetti sanzionatori se non imputabile all'impugnante.
- La mera ritenuta discrepanza sulla valutazione della pena o sulle esigenze cautelari deve essere valutata alla luce di eventuali sviluppi processuali: la conversione o cessazione delle misure cautelari in conseguenza di sentenze intervenute estingue spesso l'interesse all'impugnazione
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