Ordinanza n. 1560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento amministrativo ostativo al soggiorno e l'espulsione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell'atto impugnato. La controversia riguardava il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio all'ingresso e il mancato perfezionamento della procedura amministrativa, con archiviazione della pratica da parte della Prefettura di Mantova e adozione dell'espulsione. L'appellante sosteneva, in sostanza, che la mancata adozione di un provvedimento espresso e motivato di revoca del nulla osta impedisse di considerare revocato il titolo e consentisse il rilascio ab initio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, assumendo che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile al datore di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo correttamente motivato il provvedimento impugnato alla luce dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998. Secondo il giudice, tale disposizione impone la revoca del titolo legittimante l'ingresso quando sopravvengano elementi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio; non è decisivo che la Prefettura non abbia adottato un autonomo provvedimento motivato di revoca del nulla osta, essendosi limitata ad archiviare la pratica e a disporre l'espulsione. Il Collegio ha inoltre affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro regolare, poiché è volto ad assicurare la continuità lavorativa di chi sia già titolare di un titolo autorizzatorio, e non può essere rilasciato originariamente quando il mancato perfezionamento della procedura amministrativa sia imputabile al datore di lavoro. Il periculum non è stato espressamente esaminato, essendo sufficiente il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Impone la revoca del titolo legittimante l'ingresso nel territorio nazionale in caso di sopravvenuto accertamento di elementi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di ingresso e soggiorno, il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio comporta, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, la revoca del titolo legittimante l'ingresso; ai fini della legittimità dell'azione amministrativa non è decisiva l'adozione di un autonomo provvedimento formalmente denominato di revoca del nulla osta quando la pratica sia stata archiviata e sia stata disposta l'espulsione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro regolare e opera per assicurare la continuità lavorativa di un soggetto già beneficiario di un titolo autorizzatorio; non può essere rilasciato ab initio quando il rapporto di lavoro non sia mai stato instaurato e il mancato perfezionamento della procedura sia imputabile al datore di lavoro.
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di una distinta valutazione favorevole del periculum in mora.
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