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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 81/2024 - RG n. 3525/2023, pubblicata in data 25/01/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 11.06.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 03 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202501165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 81/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero l’11 giugno 2025, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accertato la definitività della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega anche a un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo a garantire l’esecuzione e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerata la complessità organizzativa del procedimento, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, l’eccezionale mole del contenzioso seriale sulla Carta del docente e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere autonome ragioni ostative, valutabili in concreto dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nelle attività di predisposizione e attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale l’erogazione di un beneficio, l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione entro un nuovo termine perentorio o assegnato a tal fine.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, individuando l’organo competente e assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta di intervento della parte.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione; oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alla complessità dell’adempimento, ai vincoli organizzativi e finanziari, alla pluralità dei soggetti coinvolti e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, in relazione alle circostanze concrete, una misura esecutiva sufficiente e una ragione per non applicare contestualmente l’astreinte.
  • In presenza di incapienza dei fondi dell’amministrazione statale, il commissario ad acta può utilizzare, per dare esecuzione al giudicato, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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