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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 141/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio economico della Carta docente;

Giustizia amministrativa202500916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 141/2025, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 141/2025, regolarmente notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, sulla quale il TAR ha pronunciato ordinando l'esecuzione del giudicato e nominando, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto di procedibilità del ricorso in ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avverso l'inadempimento di una pubblica amministrazione è procedibile, nei casi previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza della prestazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo, fatta salva la detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • L'Amministrazione che non abbia eseguito il giudicato prima della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, anche qualora si costituisca soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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