Sentenza n. 2870/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - della Determina dirigenziale dell’Area Gestione e Sviluppo delle Infrastrutture e del Territorio n. prot. 12063_INT_1513_47-85, notificata ai ricorrenti a mezzo posta raccomandata in data 12.02.2024 e delle precedenti note prot. n. 749 e 750 del 10.01.2023, recanti le modalità̀ di pagamento del contributo concessorio e dell’oblazione, notificati ai sig.ri Surio Aldo e Di Cola Anna Maria in data 29.01.2023, nonché́ delle schede elaborate dal medesimo settore, contenenti i conteggi per la determinazione dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relative alla pratica di condono edilizio n. 12063 N. interno 1513 e di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione a sanatoria relativo a una domanda di condono edilizio, nonché atti di quantificazione degli oneri concessori e dell’oblazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di ammissione a sanatoria e i precedenti atti di quantificazione delle somme dovute. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 34, comma 3, della legge n. 47/1985, della legge regionale Lazio n. 76/1985 e della circolare ministeriale 17 giugno 1995 n. 2241/UL, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare il coefficiente riduttivo pari a 0,5 previsto per l’abitazione principale ai fini della determinazione degli oneri concessori. Con il secondo motivo hanno contestato l’applicazione dell’art. 39, comma 15, della legge n. 724/1994, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito anche la possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una successiva nota con cui aveva escluso l’applicabilità della riduzione degli oneri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita l’eccezione di inammissibilità connessa alla mancata impugnazione della nota del 12 settembre 2023, poiché il gravame era comunque infondato. Il giudice ha rilevato anzitutto che il diniego di sanatoria era motivato dal mancato deposito, entro il termine assegnato, della prova del pagamento degli oneri concessori. I ricorrenti non avevano censurato tale specifica ratio decidendi, limitandosi a contestare la quantificazione degli importi: il diniego, pertanto, non poteva essere superato dalle doglianze rivolte alla determinazione del contributo. In ogni caso, il TAR ha ritenuto corretta la mancata applicazione del coefficiente riduttivo pari a 0,5. La disciplina regionale richiede infatti che l’immobile oggetto del condono sia destinato ad abitazione principale del richiedente; per le abitazioni secondarie i coefficienti riduttivi sono elevati a 1. Non risultava provato che la richiedente originaria avesse avuto la residenza nell’immobile né al momento della domanda di condono, né al momento della successiva vendita, né nel periodo intermedio. Era irrilevante che nell’immobile avesse abitato il coniuge, non risultando peraltro il regime di comunione legale, poiché la legge regionale riferisce il requisito all’abitazione principale del richiedente e non di altri soggetti. La questione relativa all’applicazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 è stata dichiarata assorbita, perché comunque non decisiva ai fini dell’accoglimento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 76/1985
Il coefficiente riduttivo pari a 0,5 per gli oneri concessori è applicabile quando l’immobile oggetto del condono è destinato ad abitazione principale del richiedente.
art. 9, comma 1, lett. e), l.r. Lazio n. 76/1985
per le unità immobiliari abusive aventi destinazione d’uso ad abitazione secondaria non si applicano i coefficienti previsti dalle precedenti lettere c) e d) e quelli di cui alle lettere a) e b) e b-bis) sono elevati ad 1. Per abitazioni secondarie si intendono quelle possedute dal richiedente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate dallo stesso e comunque tenute a propria disposizione
La riduzione non opera per l’abitazione secondaria; in tale ipotesi i coefficienti delle lettere a), b) e b-bis) sono elevati a 1. Il requisito dell’abitazione principale deve riferirsi al richiedente il condono.
art. 34, comma 3, l. n. 47/1985
La disposizione riguarda la determinazione dell’oblazione, distinta dalla determinazione degli oneri concessori oggetto degli atti del 4 luglio 2023.
art. 37 l. n. 47/1985
Costituisce la disposizione di delega in attuazione della quale è stata adottata la disciplina regionale richiamata dai ricorrenti.
art. 39, comma 15, l. n. 724/1994
La questione relativa alla sua applicabilità è stata ritenuta assorbita e non è stata decisa nel merito.
art. 97 Cost.
La censura fondata sulla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità è stata assorbita insieme alla questione relativa all’applicazione dell’art. 39, comma 15, della legge n. 724/1994.
Massime di principio
- Quando il diniego di definizione di una domanda di condono edilizio è fondato sul mancato pagamento, entro il termine assegnato, delle somme dovute a titolo di contributo concessorio, il ricorrente deve contestare specificamente tale ratio decidendi; la mera contestazione della quantificazione degli importi non incide, di per sé, sulla legittimità del diniego fondato sull’omesso pagamento.
- Ai fini dell’applicazione di un coefficiente riduttivo previsto per l’abitazione principale nella determinazione degli oneri concessori di un condono edilizio, deve essere provato che l’immobile fosse destinato ad abitazione principale del soggetto che ha presentato la domanda di condono.
- La residenza o l’utilizzazione dell’immobile da parte del coniuge del richiedente non dimostra, da sola, il requisito dell’abitazione principale richiesto dalla disciplina regionale per applicare la riduzione degli oneri concessori, soprattutto quando non risulti un regime di comunione legale.
- La questione relativa a una diversa disposizione normativa può essere assorbita quando, anche se risolta in senso favorevole al ricorrente, non sarebbe comunque idonea a superare una distinta e dirimente ragione di rigetto.
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