Cassazione Civile, Ordinanza n. 15837/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società di ottenere dall'INPS la restituzione di somme pagate in relazione a pregressi inadempimenti contributivi, dopo che l'ente aveva contestato l'indebita fruizione di sgravi contributivi per assunzioni agevolate di lavoratori provenienti da mobilità. Secondo l'INPS, mancavano le condizioni previste dall'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, perché vi era sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra la società ricorrente e la società fallita che aveva prima impiegato i lavoratori e poi era stata dichiarata fallita. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il motivo di gravame sulla mancata identità degli assetti proprietari, poiché la causa era già stata trattata e discussa; 2) violazione dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 e dell'art. 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto il motivo di appello meramente reiterativo e non idoneo a confrontarsi con la sentenza di primo grado; 3) riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, se interpretato nel senso che la coincidenza degli assetti proprietari osti agli sgravi anche quando il licenziamento sia stato intimato dal curatore fallimentare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la trattazione e discussione della causa impediscono solo l'adozione di un'ordinanza di inammissibilità basata sulla prognosi di probabile infondatezza dell'appello, ma non impediscono al giudice di dichiarare l'inammissibilità con sentenza, previa piena valutazione dell'impugnazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che le censure della società non incidevano realmente sull'accertamento di fatto circa la coincidenza degli assetti proprietari tra la società ricorrente e la società fallita, accertamento che restava intatto. È stato infondato pure il terzo motivo, perché la Corte ha condiviso la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e ha ribadito che la norma sugli sgravi mira a favorire solo rapporti di lavoro realmente nuovi ai fini contributivi; tale requisito manca quando impresa cedente/precedente datrice e impresa assumente abbiano coincidenza di assetti proprietari, a prescindere dal fatto che il licenziamento sia stato disposto dal curatore fallimentare. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter, comma 1, c.p.c.
La preclusione all'ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello opera solo quando la causa sia stata trattata e discussa, ma non impedisce una declaratoria di inammissibilità con sentenza dopo valutazione piena dell'impugnazione.
art. 434 c.p.c.
Il motivo di appello deve confrontarsi con la decisione impugnata; la mera reiterazione delle difese di primo grado non è sufficiente.
art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991
Lo sgravio contributivo è riconoscibile solo se il rapporto instaurato con l'impresa che assume è realmente nuovo ai fini contributivi; la coincidenza degli assetti proprietari tra impresa precedente e impresa assumente esclude il beneficio anche se il licenziamento proviene dal curatore fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello non è preclusa dal fatto che la causa sia stata già trattata e discussa; ciò che è precluso è soltanto l'uso dell'ordinanza di inammissibilità fondata su una mera prognosi di probabile infondatezza, mentre la sentenza può dichiarare l'inammissibilità all'esito di una valutazione piena dell'impugnazione.
- Nel giudizio di appello, il motivo di gravame deve contenere una critica effettiva alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la semplice riproposizione delle difese svolte in primo grado, senza confronto con l'accertamento o la statuizione censurata, non integra un motivo idoneo.
- Ai fini degli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori provenienti da mobilità, è necessario che il rapporto instaurato con l'impresa assumente sia realmente nuovo sotto il profilo contributivo; tale requisito manca quando vi sia coincidenza degli assetti proprietari tra la società che ha posto termine al rapporto e quella che assume.
- La circostanza che il licenziamento sia stato intimato dal curatore fallimentare non elide, di per sé, l'ostacolo derivante dalla sostanziale continuità economico-proprietaria tra le imprese, se la disciplina agevolativa è diretta a premiare solo effettive nuove assunzioni.
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