Cassazione Penale, Ordinanza n. 24225/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, applicando il vaglio de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione non incide sull'affermazione di responsabilità già formatasi, ma solo conferma la definizione concordata della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva accolto il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi alla quantificazione della pena. L'unico motivo dedotto censurava la congruità della pena applicata, sostenendo che fosse eccessiva rispetto a quella inflitta agli altri coimputati. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel procedimento definito con concordato sulla pena, l'imputato non può rimettere in discussione una sanzione liberamente concordata con il pubblico ministero e giudicata congrua dal giudice di appello, anche considerando che l'accordo presuppone un previo accertamento di responsabilità a cognizione piena in primo grado.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplinando il concordato in appello sulla pena, preclude all'imputato di contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente lo scrutinio de plano del ricorso in cassazione quando l'inammissibilità emerge ictu oculi.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello sulla pena, l'imputato non può successivamente contestare in cassazione la congruità della pena che abbia liberamente accettato, salvo profili estranei all'accordo o vizi propri della sentenza.
- L'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. presuppone un accertamento pieno della responsabilità compiuto dal giudice di primo grado; perciò il ricorso che miri a rimettere in discussione soltanto la quantificazione della sanzione concordata è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte di cassazione può dichiararla de plano e disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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