Cassazione Penale, Ordinanza n. 05820/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi lasciata ferma la condanna per evasione pronunciata in appello, con esclusione dell'attenuante invocata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna per evasione. La difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza motivazionale sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato i presupposti per l'applicazione dell'attenuante. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul fatto che l'imputato era rientrato presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La norma è richiamata sia come fattispecie incriminatrice per il reato di evasione sia, al comma 4, come fonte della circostanza attenuante invocata dalla difesa; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché non si confronta con la motivazione di merito che ha escluso l'attenuante.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si limita a riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4 c.p. non può essere riconosciuta in sede di legittimità sulla base di una contestazione generica, ma richiede una critica specifica e argomentata rispetto alle ragioni addotte dal giudice di appello per escluderla.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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