Sentenza del 22/09/2020 n. 19759 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno 2003: l'Agenzia aveva rideterminato il reddito imponibile della società ai fini IRAP e IVA e aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, quote di maggior reddito attribuite ai soci. Le voci contestate erano principalmente: Euro 88.639 per omessa contabilizzazione di ricavi, Euro 17.843,76 per costi ritenuti non deducibili (rimborso indennità chilometriche) e Euro 14.833,24 per ammortamenti non deducibili. I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, la motivazione degli atti (presunta inesatta indicazione delle ragioni della verifica), la mancata allegazione di atti richiamati (p.v.c. e segnalazione), l'utilizzo di movimenti bancari personali dei soci per attribuire redditi alla società e la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale presentato dalla società e dai soci sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. In particolare, la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi dei contribuenti relativi alla presunta violazione dell'art. 12 L. 212/2000 (mancata indicazione completa delle ragioni della verifica) perché, in mancanza di una sanzione espressa, il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio; ha ritenuto legittimo l'uso, nelle società di persone a compagine ristretta, dei movimenti bancari dei soci per l'attribuzione di maggiori redditi alla società, salvo che i soci dimostrino documentalmente l'estraneità delle operazioni; ha ritenuto irrilevante ai fini della nullità la mancata allegazione di taluni atti quando questi erano conoscibili o non hanno avuto seguito nell'accertamento; ha altresì rigettato le doglianze dell'ufficio circa presunti errori formali della sentenza d'appello, ritenendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo non abbia reso incomprensibile il senso della decisione. La sentenza impugnata, dunque, è confermata, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di informare il contribuente delle ragioni della verifica non determina automaticamente la nullità dell'atto tributario se la legge non la prevede; il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla violazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7; art. 41-bis; art. 42
Gli strumenti investigativi e gli accessi previsti dall'art. 32 sono funzionali all'adempimento dei compiti dell'Ufficio senza distinzione in rapporto alla motivazione della verifica; l'analisi dei conti correnti dei soci può essere utilizzata per l'accertamento delle società di persone.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
art. 51, comma 2, nn. 6-bis, 7 e 7-bis; art. 54; art. 56 (richiamato giurisprudenzialmente)
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione se il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; può richiamare per relationem il p.v.c. purché sia allegato o conoscibile.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
art. 25 (richiamato in materia di IRAP)
Richiama le norme del DPR 600/1973 in relazione all'accertamento IRAP.
Codice civile
Il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria; perciò gli atti notificati alla società sono in linea di principio conoscibili dai soci, giustificando il rinvio per relationem dell'avviso al p.v.c. societario.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
La Corte di cassazione esercita il sindacato di legittimità nei limiti delle ipotesi di nullità per vizio di motivazione, omessa indicazione dei motivi e contraddittorietà; non può sostituirsi al giudice del merito nel riesame dei fatti.
Massime di principio
- La mancata indicazione completa delle ragioni che hanno giustificato una verifica (art.12 L.212/2000) non determina automaticamente la nullità degli atti tributari: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella sua difesa.
- L'avviso di accertamento può richiamare per relationem un processo verbale di constatazione (p.v.c.) senza riprodurne integralmente il contenuto, purché il p.v.c. sia allegato all'atto o effettivamente conoscibile dal destinatario (per es. soci di una s.n.c. che possono consultare la documentazione societaria).
- Nelle società di persone a compagine ristretta (come s.n.c. con pochi soci) è legittimo per l'Amministrazione utilizzare i movimenti bancari dei soci per ricondurre operazioni alla società; l'onere probatorio spetta al socio che intende dimostrare l'estraneità delle operazioni alla vita societaria, preferibilmente con prova documentale "robusta".
- L'acquisizione illegittima di informazioni non comporta di per sé l'inutilizzabilità automatica dei dati in mancanza di una norma che disponga tale esclusione o di prova specifica del vizio che renda il dato inutilizzabile.
- Presunzioni tratte da movimenti bancari (art.32 DPR 600/1973) possono essere superate da prova contraria: la valutazione della modestia degli importi o della natura delle operazioni può giustificare l'esclusione della presunzione in concreto.
- La Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione dei giudici di merito, ma non può svolgere un riesame di merito delle prove; eccezioni per omesso esame di documenti rilevanti sono ammissibili solo se avrebbero potuto determinare in modo certo una diversa decisione.
- In caso di esiti parzialmente favorevoli ad entrambe le parti nei diversi gradi di giudizio, la compensazione delle spese è possibile quando vi siano 'giuste ragioni' derivanti dall'esito complessivo del procedimento.
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