Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2012 e relative sanzioni notificato a una Fondazione ONLUS per un immobile classificato catastalmente in categoria B/1 e utilizzato per attività sanitaria e socio-sanitaria (RSA, hospice, centri diurni e strutture residenziali/riabilitative). I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo operante l'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività sanitarie o assistenziali. Il Comune ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avesse confuso le ragioni della sentenza di primo grado e non avesse esaminato gli elementi di commercialità dedotti; 2) violazione della disciplina sull'esenzione IMU/ICI, perché l'attività socio-sanitaria, pur convenzionata col SSR, era svolta insieme ad attività commerciali (bar, ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia); 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR posto a carico del Comune la prova della natura commerciale, mentre l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione gravava sulla Fondazione; 4) omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dai dati economici e documentali che, secondo il Comune, dimostravano la gestione commerciale dell'attività (bilanci, dichiarazioni IVA, rettte, volumi d'affari, rapporti costi/ricavi, documentazione web).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica e resa per relationem, fosse sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi e a consentire il controllo di legittimità, escludendo quindi la nullità per motivazione apparente o omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo errato l'esenzione IMU/ICI: la norma agevolativa richiede non solo che l'immobile sia destinato a un'attività assistenziale/sanitaria, ma anche che tale attività sia svolta concretamente con modalità non commerciali; il giudice di merito aveva invece valorizzato solo la natura sanitaria dell'attività, trascurando l'accertamento sulle concrete modalità di svolgimento e sui dati economici rilevanti, oltre ad avere sostanzialmente invertito l'onere probatorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
co. 1 n.4; co. 1 n.3; co. 1 n.5
Individua i vizi deducibili in cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione fiscale opera solo per immobili destinati esclusivamente, e con modalità non commerciali, allo svolgimento delle attività indicate dalla norma; è norma speciale di stretta interpretazione.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011
Rende applicabile all'IMU la disciplina dell'esenzione prevista in origine per l'ICI.
art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
Concorre a fondare l'applicazione dell'IMU alla fattispecie oggetto di causa.
art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012
Delinea, nel testo applicabile, i presupposti dell'esenzione per gli enti non commerciali, richiedendo destinazione esclusiva e svolgimento con modalità non commerciali.
art. 87, comma 1, lett. c), TUIR
Individua il requisito soggettivo dell'ente non commerciale cui l'esenzione è riservata.
art. 14 preleggi
Esclude l'applicazione analogica ed estensiva delle norme agevolative.
art. 107, paragrafo 1, TUE
L'esenzione non può tradursi in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE quando operi in un settore produttivo a condizioni di mercato.
art. 53 Cost.
Richiamato per ribadire che l'esenzione costituisce fatto impeditivo dell'obbligo generale di contribuzione, che deve essere provato dal contribuente.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento deve superare il minimo costituzionale e consentire il controllo sull'iter logico-giuridico.
Massime di principio
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: l'esenzione non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti e richiede il rigoroso accertamento di tutti i presupposti legali.
- Per l'esenzione IMU/ICI degli immobili degli enti non commerciali non basta la mera destinazione dell'immobile ad attività sanitaria o assistenziale; occorre verificare in concreto che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, cioè non orientate al profitto e non assimilabili a una gestione di mercato.
- Anche un ente privo di fine di lucro può svolgere attività economicamente rilevante: la finalità sociale dell'attività non esclude, di per sé, la sua natura commerciale se i corrispettivi coprono i costi in modo apprezzabile o se l'organizzazione opera secondo logiche di mercato.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca, poiché l'esenzione integra un fatto impeditivo della pretesa impositiva; il giudice di merito deve verificare in concreto i dati fattuali rilevanti e non può invertire tale onere.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello mostra di aver criticamente esaminato i motivi di gravame e rende individuabile la ratio decidendi; diventa apparente solo quando non consente il controllo sull'iter logico della decisione.
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