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Sentenza

Sentenza n. 9679/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario nonché dei relativi Allegati da 1 a 5; - di tutti gli atti e documenti pubblicati in data 18 novembre 2022 sul sito della Regione ivi compresi, nello specifico, la «Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta», in cui si rappresenta che «L'ammontare complessivo dei costi sostenuti dal S.S.R. Toscano negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 è stato determinato sommando gli importi contabilizzati dall'ESTAR e dalle singole aziende sanitarie (per la parte di acquisti non avvenuta tramite l'ESTAR) nel conto economico “BA0210 - Dispositivi medici” (tramite i relativi sottoconti) dei bilanci d'esercizio degli anni in esame […]”; il file denominato “Dati sintetici utilizzati x determinazione payback dispositivi medici»; - di tutti gli atti ad essa presupposti e, in particolare, delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 - 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, ivi comprese le deliberazioni: a) n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; b) n. 769 del 5 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; c) n. 1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; d) n. 623 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; e) n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Senese; f) n. 643 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; g) n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; h) n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale dell'ESTAR; - del provvedimento della Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, dell’8 novembre 2022, avente a oggetto «comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015» e relativo allegato; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto «Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di «Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018»; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso a quelli impugnati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202305478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali e gli atti di validazione dei fatturati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e imponeva il versamento degli importi dovuti, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni delle aziende sanitarie e dell'ESTAR di validazione dei fatturati, la comunicazione di avvio del procedimento, la nota esplicativa ministeriale, i decreti ministeriali sul superamento del tetto di spesa e sulle linee guida, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti relativi al meccanismo di payback. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse prima dell'esame nel merito.

La decisione

In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere versato gli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato il ricorso come improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il pagamento aveva determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia demolitoria. Il pagamento, tuttavia, non è stato considerato satisfattivo della pretesa azionata, che consisteva nell'annullamento degli atti al fine di evitare qualsiasi pagamento; pertanto, non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, istituto ritenuto riferibile all'intervenuto annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    La ricorrente ha effettuato il versamento degli oneri di ripiano richiamando tale disposizione; il pagamento è stato valutato come fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto della camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto dall'amministrazione, intervenuto nel corso del giudizio, può determinare una situazione di fatto e di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando la domanda principale è diretta all'annullamento dell'atto al fine di evitare qualsiasi pagamento, il successivo pagamento dell'importo richiesto fa venir meno l'utilità concreta della pronuncia demolitoria, ma non costituisce di per sé evento satisfattivo della pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere; il mero pagamento dell'importo oggetto di contestazione non equivale a soddisfazione della domanda di annullamento, se il ricorrente mirava proprio a non effettuare alcun pagamento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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