Sentenza n. 10173/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente agli atti di valutazione psicoattitudinale, alla scheda numerica e al verbale del colloquio collegiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, è stata sottoposta agli accertamenti attitudinali, comprendenti test psicomotori, psicosensoriali, cognitivi e di immagine speculare, nonché un colloquio individuale e, successivamente, un colloquio collegiale. È stata dichiarata non idonea perché la media globale conseguita era inferiore a 12/20. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 198/2003, dell'art. 14 del bando e della direttiva tecnica sugli accertamenti attitudinali; contraddittorietà manifesta, eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. La ricorrente ha sostenuto che il giudizio negativo fosse contraddittorio rispetto al superamento dei test preliminari, all'esperienza maturata come volontaria nelle Forze armate e all'idoneità conseguita in un concorso per agente di polizia penitenziaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati il difetto di motivazione e la contraddittorietà lamentati. Dal verbale del colloquio collegiale risultavano punteggi insufficienti in tutte le aree valutate: livello evolutivo 10, controllo emotivo 10, socialità 10 e capacità intellettiva 11,5, con media complessiva di 10,375, inferiore alla soglia di 12. La Commissione aveva illustrato in forma narrativa e specifica le ragioni dei punteggi, descrivendo criticità relative alla capacità autocritica, alla consapevolezza delle difficoltà del ruolo, alla sicurezza e disinvoltura, alla gestione della tensione, alla semplicità e scarsa criticità del pensiero e alla mancanza di sufficiente fermezza e assertività. Il giudice ha qualificato la valutazione attitudinale come espressione di discrezionalità tecnica e ha limitato il sindacato alla verifica dei presupposti, della logicità e della congruenza delle conclusioni, escludendo vizi nel caso concreto. Il superamento dei test preliminari non rendeva illegittimo il successivo giudizio negativo, poiché i test costituiscono una fase istruttoria e il colloquio, individuale e collegiale, serve a completare la valutazione del quadro comportamentale e può evidenziare aspetti non rilevabili nelle prove scritte. Neppure l'esperienza militare pregressa o l'idoneità ottenuta in altra selezione potevano vincolare la Commissione, poiché l'attitudine deve essere valutata con riferimento allo specifico impiego e al momento della selezione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Ha conseguito una media globale inferiore a 12/20 in riferimento ai requisiti contemplati dall’art 4 del d.m. del 30 giugno 2003, n 198
La disposizione costituisce il parametro normativo degli accertamenti attitudinali e della soglia valutativa applicata dalla Commissione.
art. 4 d.m. interno n. 129/2005
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la decisione fonda la legittimità della valutazione principalmente sul d.m. n. 198/2003 e sulla disciplina del bando.
art. 14 del bando di concorso
Disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; il TAR ha ritenuto che la metodologia seguita dalla Commissione fosse conforme al bando.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato attraverso il verbale narrativo della Commissione, che indicava i punteggi e le ragioni delle valutazioni negative nei singoli profili.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una violazione nel giudizio di inidoneità.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che il TAR ravvisasse arbitrarietà o irrazionalità nell'operato della Commissione.
Massime di principio
- Le valutazioni psicoattitudinali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dei presupposti della valutazione, della sua logicità e della congruenza delle conclusioni, senza sostituire il giudizio della Commissione.
- Il superamento dei test attitudinali preliminari non impedisce una successiva valutazione negativa nel colloquio individuale o collegiale, quando quest'ultima sia adeguatamente motivata: i test costituiscono una fase istruttoria e il colloquio può evidenziare aspetti della personalità e del comportamento non rilevabili nelle prove scritte.
- La contraddittorietà tra l'esito positivo dei test preliminari e il giudizio negativo finale non determina, di per sé, l'illegittimità della valutazione attitudinale, se il colloquio e il verbale della Commissione illustrano in modo coerente le ragioni dei punteggi insufficienti.
- L'esperienza professionale o militare pregressa e l'idoneità psicoattitudinale conseguita in una diversa selezione non vincolano la Commissione di un successivo concorso, poiché requisiti e attitudini devono essere valutati con riferimento allo specifico impiego, al ruolo da ricoprire e al momento della nuova selezione.
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