Cassazione Penale, Ordinanza n. 02286/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Ha dedotto un unico motivo, lamentando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe omesso o mal valutato elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo immune da vizi nel negare le attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di segni di resipiscenza o di volontà risarcitoria, nonché il contegno processuale dell'imputato, che pur vivendo in Australia non aveva prodotto un certificato di residenza estero. È stata inoltre rilevata la mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi favorevoli concretamente ignorati o male apprezzati dai giudici di merito. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62 c.p.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche invocate dal ricorrente; la Corte evidenzia che non risultavano elementi favorevoli specificamente dedotti o trascurati dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio dell'esenzione dalla sanzione pecuniaria solo quando la parte non sia incorsa senza colpa nella causa di inammissibilità; nel caso concreto tale esclusione non è stata riconosciuta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sulle circostanze attenuanti generiche si risolve in una critica generica alla valutazione di merito, senza indicare specifici elementi favorevoli trascurati o illogicamente apprezzati dal giudice di merito.
- La concessione delle attenuanti generiche può essere legittimamente esclusa valorizzando, tra gli altri, l'assenza di resipiscenza e di iniziative riparatorie, oltre al comportamento processuale dell'imputato.
- In sede di legittimità, non è sufficiente denunciare in astratto vizio di motivazione o violazione di legge: occorre confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga la prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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