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Ordinanza

Ordinanza n. 9000/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della nota a firma del Direttore dell'Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia - prot. n. -OMISSIS- del 28.11.2025, recante la determinazione di non assegnare alcuna sede di lavoro al ricorrente e di non convocarlo per la stipula del contratto di assunzione nell'ambito del “concorso pubblico su base nazionale, per i titoli ed esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti - profilo di Conducente di automezzi”, per asserita carenza dei presupposti di condotta e qualità morali in capo allo stesso; - del presupposto, e solo citato, provvedimento avente prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, del quale si chiede l'acquisizione con salvezza di motivi aggiunti; - nonché, limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive della posizione dell'odierno ricorrente, della nota del Direttore generale del personale e della formazione n. Prot. -OMISSIS- con cui veniva disposta l'Assunzione dei vincitori del concorso risultati assegnatari di sede; - limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive degli ulteriori avvisi pubblicati il 5 dicembre 2025 (elenco assegnazione uffici), 9 dicembre 2025 (Rettifiche all'Elenco assegnazione uffici) e del 12 dicembre 2025 (Scorrimento graduatoria - Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai suddetti provvedimenti che interessino la posizione dell'odierno ricorrente. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione e alla contrattualizzazione in quanto vincitore del concorso pubblico su base nazionale, per i titoli ed esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti - profilo di Conducente di automezzi.

Giustizia amministrativa202602098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che ha escluso l’assegnazione di una sede e la convocazione per la stipula del contratto di assunzione per asserita carenza dei requisiti di condotta e qualità morali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del 28 novembre 2025 con cui il Ministero della Giustizia ha determinato di non assegnargli alcuna sede e di non convocarlo per la stipula del contratto, ritenendo insussistenti i presupposti di condotta e qualità morali. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell’eventuale lesività, il provvedimento presupposto del 27 novembre 2025, l’atto relativo all’assunzione dei vincitori assegnatari di sede, gli avvisi del 5 e 9 dicembre 2025 sull’assegnazione degli uffici e il provvedimento del 12 dicembre 2025 sullo scorrimento della graduatoria, nonché gli ulteriori atti connessi. È stato chiesto anche l’accertamento del diritto all’assunzione e alla contrattualizzazione quale vincitore del concorso. Dalla presente ordinanza non risultano esposti nel dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato che è pendente appello cautelare contro una precedente ordinanza del TAR, con la quale era stato ordinato al Ministero di riesaminare la posizione del ricorrente, e che tale appello sarà discusso il 21 maggio 2026. Ha inoltre constatato che l’amministrazione non ha dato seguito al remand disposto dal TAR. In considerazione di tali circostanze, ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, riservando ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’appello cautelare e del riesame amministrativo. Il dispositivo non contiene una decisione sull’annullamento degli atti né sull’accertamento del diritto all’assunzione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando pende un appello cautelare avverso un’ordinanza che ha disposto il riesame della posizione del ricorrente e la relativa discussione è imminente, il giudice di primo grado può rinviare la camera di consiglio, riservando ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’appello e del riesame amministrativo.
  • La mancata esecuzione da parte dell’amministrazione di un remand cautelare disposto dal giudice costituisce una circostanza rilevante nella gestione della successiva fase processuale e può giustificare il rinvio della trattazione, senza che ciò comporti una decisione sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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