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Sentenza

Sentenza n. 2020/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale della richiesta di vietare la prosecuzione dell'attività di ottico avviata tramite SCIA da una società controinteressata, ovvero di annullarne d'ufficio gli effetti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota comunale che aveva respinto la richiesta di adottare un provvedimento di divieto alla prosecuzione dell'attività di ottico avviata dalla società controinteressata mediante SCIA del 23 febbraio 2024, o di annullare in autotutela gli effetti della segnalazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, commi 3, 4 e 6-ter, l. 241/1990, dell'art. 4, comma 2, lett. b), l.r. n. 7/2024, il difetto di motivazione, l'illogicità e la manifesta ingiustizia, nonché la violazione del principio tempus regit actum. La controversia riguardava la disciplina regionale applicabile all'avvio dell'attività: l'art. 92 l.r. n. 3/2024 aveva abrogato il precedente sistema di contingentamento delle licenze di ottico previsto dall'art. 1 l.r. n. 12/2004; l'art. 4 l.r. n. 7/2024 aveva poi reintrodotto un analogo contingentamento dal 20 aprile 2024. La ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità della posizione assunta dal Comune in relazione al periodo di liberalizzazione intercorrente tra le due discipline normative. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 maggio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla disciplina applicabile all'attività di ottico, alla SCIA, ai poteri comunali di intervento e all'autotutela. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della novità della questione e della rapidità con cui il legislatore regionale aveva modificato la disciplina, introducendo disposizioni di non univoca interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione del giudizio, senza ulteriore specificazione interpretativa.

  • art. 19, commi 3, 4 e 6-ter, l. 241/1990

    Norme invocate dalla ricorrente con riguardo ai poteri dell'amministrazione in relazione alla SCIA; non esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 92 l.r. n. 3/2024

    Richiamato quale disposizione regionale che aveva abrogato il previgente sistema di contingentamento delle licenze commerciali di ottico.

  • art. 4, comma 2, lett. b), l.r. n. 7/2024

    Richiamato quale disposizione regionale che aveva reintrodotto il regime di contingentamento dell'attività di ottico dal 20 aprile 2024; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 1 l.r. n. 12/2004

    Richiamato quale fonte del previgente sistema regionale di contingentamento delle licenze commerciali di ottico, abrogato dalla l.r. n. 3/2024.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuto difetto di interesse risulta dagli atti, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di procedere all'esame della legittimità degli atti impugnati, anche quando la controversia riguardi questioni interpretative nuove o controverse.
  • La novità e l'incertezza interpretativa della disciplina normativa applicabile possono giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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