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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10192/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di fondo proponeva azione per ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico dei fondi di altre proprietarie, deducendo in via principale l'interclusione del proprio fondo dominante e, in via subordinata, la ricorrenza dei presupposti dell'art. 1052 c.c. per il passaggio necessario alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione il soccombente denunciava violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'interclusione valorizzando un accesso alternativo che, invece, sarebbe stato inidoneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che la censura, in presenza di doppia conforme, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie, attività non consentite nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, a un importo in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Disciplina la servitù coattiva di passaggio in caso di fondo intercluso; nel caso concreto la Corte non entra nel merito dei presupposti, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per censura di fatto mascherata da violazione di legge.

  • art. 1052 c.c.

    Richiamato come base della domanda subordinata di passaggio coattivo per le esigenze dell'agricoltura e dell'industria; anche su tale profilo la Corte non svolge un riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Viene evocato come fondamento del ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e omesso esame, mira a rivalutare il fatto e le prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte richiama la disciplina della proposta e la possibilità di decidere in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale nel quale è stata assunta la decisione dopo la richiesta della parte ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le sanzioni processuali per responsabilità aggravata previste dai commi terzo e quarto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto accertato dai giudici di merito.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da "doppia conforme", il controllo in cassazione non può risolversi in una revisione dell'apprezzamento del fatto o in un diverso giudizio sull'attendibilità delle prove.
  • La scelta delle fonti di prova, la valutazione della loro attendibilità e la selezione degli elementi ritenuti decisivi rientrano nel potere del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile.
  • La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella adottata dai giudici di merito.
  • La proposizione del ricorso in cassazione in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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