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Sentenza

Sentenza n. 1008/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001, a seguito del rientro in Italia dalla missione all’estero in sede differente da quella originaria in cui prestava servizio prima dell’assegnazione all’estero, con effetto a far data dal trasferimento d’autorità disposto per il ricorrente, oltre interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, con la conseguente condanna dell’ intimata amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dalla L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, oltre ad ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d’autorità, dalla data dell'avvenuto trasferimento d’autorità al rientro dalla missione all’estero in sede differente da quella originaria in cui prestava servizio prima dell’assegnazione all’estero, oltre ad interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo.

Giustizia amministrativa202400723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dell’indennità di trasferimento e degli emolumenti connessi al trasferimento d’autorità disposto al rientro dalla missione all’estero, da Mons alla sede di Borgo Piave

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica militare in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati a Roma, era stato assegnato dal 27 luglio 2020 al servizio pluriennale presso il NATO CIS Group – SHAPE a Mons, in Belgio. Al termine dell’assegnazione, con provvedimento del 5 luglio 2023, era stato trasferito d’autorità, con decorrenza dal 28 maggio 2023, alla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV a Borgo Piave, sede situata in un Comune diverso e a oltre dieci chilometri da quella originaria. Dopo avere richiesto il 4 ottobre 2024 il pagamento dell’indennità prevista dalla legge n. 86/2001, riceveva dall’amministrazione soltanto comunicazione dell’avvio della richiesta di un parere, senza successiva definizione. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto all’indennità e la condanna al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha dedotto violazione della legge n. 86/2001, dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento, nonché eccesso di potere per sviamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto. Il Ministero ha sostenuto che si trattasse di un mero rientro da missione all’estero, non di un trasferimento d’autorità indennizzabile.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto che l’assegnazione, disposta autoritativamente al rientro dall’estero presso una sede italiana diversa da quella di provenienza, costituisca un trasferimento d’autorità ai fini dell’art. 1 della legge n. 86/2001. L’abrogazione della precedente disciplina speciale sul rientro dall’estero non ha eliminato l’applicabilità della regola generale sui trasferimenti d’autorità e non introduce un’esclusione per il personale rientrato da una missione all’estero. Nel caso concreto risultano integrati i presupposti territoriali: la sede di Borgo Piave è in un Comune diverso da Roma e dista più di dieci chilometri dalla sede precedente. È stato pertanto accertato il diritto all’indennità secondo le modalità di legge e il Ministero è stato condannato al pagamento delle somme dovute. Sulle somme spettano gli interessi al tasso legale dalla data in cui il trasferimento è divenuto efficace fino al pagamento; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 86/2001

    L’indennità di trasferimento in questione non ha carattere premiale, ma compensativo dei disagi oggettivi derivanti dagli oneri connessi dal cambiamento della sede di servizio nel territorio italiano.

    L’indennità compensa i disagi oggettivi del trasferimento d’autorità e spetta anche al militare che, dopo una missione all’estero, venga assegnato autoritativamente a una diversa sede italiana, se ricorrono i presupposti territoriali previsti dalla disciplina generale.

  • art. 1, comma 1, l. 86/2001

    Peraltro l’art. 1, comma 1 sopra richiamato riconosce l’indennità a tutto il personale militare che venga trasferito per motivi di servizio senza stabilire alcuna eccezione per il personale militare rientrante dal servizio all’estero.

    La disciplina generale riconosce l’indennità al personale militare trasferito per motivi di servizio e non consente di escludere il personale solo perché il trasferimento alla diversa sede italiana segue un periodo di servizio all’estero.

Massime di principio

  • L’assegnazione autoritativa del militare rientrato da una missione all’estero a una sede italiana diversa da quella in cui prestava servizio prima della partenza integra un trasferimento d’autorità ai fini dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, quando la nuova sede è in un Comune diverso e ricorrono gli ulteriori presupposti territoriali stabiliti dalla norma.
  • L’abrogazione della disciplina speciale che regolava l’indennità per il rientro dal servizio all’estero non comporta l’esclusione del diritto all’indennità prevista dalla disciplina generale per i trasferimenti d’autorità; il periodo di servizio all’estero non interrompe il nesso rilevante tra la sede originaria e quella di nuova assegnazione.
  • L’indennità di trasferimento ha natura compensativa dei disagi organizzativi ed economici derivanti dallo spostamento d’autorità; escluderla per il solo fatto che il trasferimento avvenga dopo una missione all’estero determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.
  • Le somme dovute a titolo di indennità di trasferimento costituiscono debito di valuta: non spetta la rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi al tasso legale dalla maturazione del credito, coincidente con l’efficacia del trasferimento, fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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