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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03698/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ingiunzione di demolizione conseguente a una precedente condanna alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. La vicenda riguarda un immobile abusivo ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico, per il quale era stata invocata la possibilità di regolarizzazione mediante concessione edilizia in sanatoria. Con il primo motivo si è dedotta violazione di legge per il mancato accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che vi fossero i presupposti per la sanatoria. Con il secondo motivo si è dedotta violazione di legge in relazione all'art. 655 cod. proc. pen. e all'art. 8 CEDU, per asserita mancanza di proporzionalità tra l'abuso edilizio e le esigenze abitative del nucleo familiare del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudice di merito aveva accertato che il ricorrente non aveva depositato, nel termine assegnato di tre mesi dall'integrazione documentale, il parere della Soprintendenza necessario per un immobile ricadente in vincolo paesaggistico; di conseguenza non risultava prospettabile una definizione positiva della procedura amministrativa e mancavano i requisiti di condonabilità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla proporzionalità ex art. 8 CEDU non risultava compresa nelle richieste formulate nell'istanza davanti al giudice dell'esecuzione e, quindi, era stata proposta tardivamente per la prima volta in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1984 n. 47

    norma posta a base della condanna originaria alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi

  • art. 655 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla proporzionalità dell'ordine esecutivo

  • art. 8 CEDU

    invocato dal ricorrente per lamentare la sproporzione tra demolizione e esigenze abitative del nucleo familiare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • art. 655 cod. proc. pen.

    richiamato anche nella parte finale del motivo, senza che la doglianza sia stata ritenuta ammissibile

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. non si applica solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione può essere respinta quando il giudice accerti che la procedura amministrativa di sanatoria non è prossima a un esito favorevole, in particolare se manca la documentazione necessaria entro il termine assegnato e l'immobile ricade in area soggetta a vincolo che richiede specifici pareri.
  • In sede di legittimità non sono deducibili per la prima volta questioni non specificamente prospettate nel giudizio di merito o non comprese nelle richieste rivolte al giudice dell'esecuzione; la mancata contestazione del riepilogo delle domande impedisce di introdurre tardivamente nuove censure.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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