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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31536/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in appello, del licenziamento disciplinare intimato al Galdiero in qualità di direttore della UOC Gestione Risorse tecniche e tecnologiche per inadempienze e omissioni procedurali nell'affidamento di appalti. Il ricorrente deduceva, in particolare, la violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (decadenza dall'azione disciplinare) e la scorretta applicazione delle norme di sospensione/proroga dei termini introdotte con i provvedimenti emergenziali legati al 2020; richiamava altresì principi di diligenza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure in quanto: la sospensione/proroga dei termini disciplinari introdotta per il periodo emergenziale si applica anche ai procedimenti iniziati dopo il 23/2/2020; il termine perentorio dei 120 giorni previsto dall'art. 55‑bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione intesa come il momento successivo a quegli accertamenti che, ex ante e secondo valutazione di ragionevolezza, potevano fornire elementi utili alla contestazione; la Corte territoriale ha inoltre ritenuto che la contestazione non fosse generica (anche perché il Galdiero ha partecipato al contraddittorio con ANAC) e che la sanzione fosse proporzionata alla gravità della condotta e al potenziale danno d'immagine e di elusione della normativa anticorruzione. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 esborsi + euro 5.000,00 compensi, oltre spese generali e accessori).

Norme richiamate

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001

    Il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, intesa come il momento successivo agli accertamenti che, secondo una valutazione ex ante di ragionevolezza, potevano fornire elementi utili alla contestazione.

  • art. 103, comma 5, d.l. n.18/2020, conv. con modif. in l. n.27/2020

    Norma vigente nel contesto delle misure emergenziali sulla sospensione/proroga dei termini; la Corte ha interpretato tale disciplina nel senso che la sospensione/proroga si applica anche ai procedimenti disciplinari iniziati successivamente al 23/2/2020 e non soltanto a quelli già pendenti.

  • art. 37, comma 1, d.l. n.23/2020, conv. con modif. in l. n.40/2020

    Richiamata come parte della disciplina emergenziale delle sospensioni dei termini amministrativi applicabili ai procedimenti disciplinari; usata dalla Corte per confermare l'ambito temporale di applicazione delle sospensioni/proroghe.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in tema di obbligo di diligenza; il giudice ha ritenuto che le condotte contestate non fossero compatibili con il livello di diligenza richiesto e rilevanti ai fini disciplinari.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di buona fede nell'esecuzione e nella contrattazione; la Corte ha ritenuto le condotte in contrasto con i principi di correttezza e fedeltà dovuti nell'ambito dell'ufficio.

Massime di principio

  • La sospensione/proroga dei termini introdotta con i provvedimenti emergenziali del 2020 si applica anche ai procedimenti disciplinari avviati dopo il 23/02/2020, non solo a quelli già pendenti alla data indicata.
  • Il termine perentorio di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, intesa come il momento in cui, a seguito di accertamenti ragionevoli, emergono elementi utili alla contestazione; non dalla mera segnalazione iniziale se ulteriori accertamenti erano necessari.
  • La tardività della contestazione determina la decadenza dall'azione disciplinare solo se, calcolato correttamente il termine a partire dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (con riferimento agli accertamenti ragionevoli), risulta effettivamente superato il termine perentorio.
  • La partecipazione del dipendente al contraddittorio (anche in sede ANAC o similare) può attenuare la rilevanza della genericità della contestazione e dimostrare la salvaguardia del diritto di difesa.
  • Nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare il giudice tiene conto dell'incidenza della condotta sulla fiducia richiesta per la posizione, del rischio di elusione della normativa anticorruzione e del potenziale danno d'immagine per l'amministrazione.
  • Prassi operativa consigliata: documentare la data in cui sono stati compiuti gli accertamenti che hanno portato all'acquisizione della notizia dell'infrazione, adottare tempestivamente gli atti istruttori necessari e preservare il contraddittorio per evitare eccezioni di decadenza e di genericità della contestazione.

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