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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26033/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario comproprietario di un terreno sito in agro di un comune ha chiesto al giudice amministrativo l'annullamento o la declaratoria di nullità di tutti gli atti di un procedimento espropriativo culminato in un cosiddetto "esproprio sostanziale" del fondo. Il procedimento era stato ricondotto a una deliberazione di giunta comunale che aveva dichiarato la pubblica utilità di un'opera pubblica, a un decreto di occupazione d'urgenza e al successivo verbale di immissione in possesso, atti che secondo il ricorrente non erano mai stati notificati ai comproprietari. La parte ha inoltre dedotto che la deliberazione di pubblica utilità fosse giuridicamente inesistente per mancanza del quorum strutturale dell'organo collegiale, come previsto dallo statuto comunale allora vigente, e ha chiesto la restituzione del terreno con rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. Il Tar ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, mentre il tribunale avanti al quale la causa era stata riassunta ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione ritenendo che la presenza della delibera di giunta, anche se denunciata come nulla o inesistente, radicasse la giurisdizione amministrativa. Le parti non hanno svolto difese in Cassazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Hanno ritenuto che, quando l'espropriazione per opera pubblica sia collegata a una dichiarazione di pubblica utilità, ogni censura relativa all'espropriazione comporta un sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere pubblico in materia urbanistico-edilizia. Non esclude la giurisdizione amministrativa il fatto che la parte deduca la nullità o l'inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità: ciò non trasforma la vicenda in una mera occupazione usurpativa, perché la fattispecie resta riconducibile a una procedura illegittima, ma pur sempre espressione di potere autoritativo. La Corte ha richiamato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie risarcitorie relative a occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, anche se poi il titolo sia mancato o sia venuto meno.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 205/2000

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie relative a occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e connesse a un concreto esercizio del potere in materia urbanistico-edilizia.

  • art. 21 dello statuto comunale

    richiamato solo come parametro interno per la dedotta mancanza del quorum strutturale della deliberazione di giunta; la Corte non ne fa applicazione diretta nel decidere la giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la domanda investe, anche in via mediata, la legittimità dell'esercizio del potere pubblico che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità e negli atti del procedimento ablativo.
  • La deduzione della nullità, dell'inesistenza o dell'invalidità radicale della dichiarazione di pubblica utilità non basta, di per sé, a spostare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario se la fattispecie resta riconducibile a una procedura espropriativa collegata a un concreto esercizio di potere.
  • Le controversie risarcitorie per occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, quando l'ingerenza nella proprietà privata avvenga nel contesto di un procedimento amministrativo riconoscibile, rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa anche se l'apprensione del bene sia poi avvenuta senza titolo o con titolo successivamente caducato.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura sostanziale della situazione dedotta e non la sola formula lessicale utilizzata dalla parte per qualificare i vizi dell'atto come nullità, inesistenza o difetto assoluto di attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
IstitutiGiudicato

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