Cassazione Penale, Sentenza n. 27299/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza cautelare per cinque motivi: 1) contesta che il Tribunale abbia motivato il pericolo di reiterazione del reato in base a un presunto schema societario/operativo truffaldino attribuito a Saga s.r.l., senza prove concrete sulle cosiddette "condizioni economiche di vantaggio" offerte ai committenti e sulla fittizietà delle subappaltatrici; 2) contesta che la cessione di quote a RBS Holding sia stata anomala e indichi una eterodirezione da parte del Catini; 3) contesta che la disponibilità di un "esercito di lavoratori fedeli" e del pacchetto clienti possa costituire indice di pericolo di reiterazione, osservando l'assorbimento dei lavoratori da parte di committenti o nuovi appaltatori; 4) contesta la rilevanza, ai fini del pericolo di reiterazione, dei contatti con familiari (madre, sorella, figlio) ritenuti estranei o non pertinenti ai fatti recenti; 5) contesta che l'imminente viaggio a Dubai possa costituire indice di pericolo di fuga, sostenendo che la mera residenza estera e un viaggio non dimostrano la volontà o capacità di sottrarsi alla giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente, i primi quattro motivi poiché il Tribunale cautelare aveva fornito motivazione congrua e basata su elementi concreti: lo schema operativo di Saga (uso di sub-fornitori privi di autonomia gestionale, fatture per operazioni inesistenti, continuità di un modus operandi evasionistico per gli anni d'imposta 2020-2023), le anomalie nella cessione societaria valutate nel contesto e la persistenza di relazioni con committenti e lavoratori che rendono probabile la riproducibilità dello schema; inoltre si è valorizzata la rilevanza delle intercettazioni familiari per l'eventuale ripresa di condotte fraudolente. Il quinto motivo è stato ritenuto privo di interesse perché il Tribunale aveva già considerato non più attuale il pericolo di fuga (rimozione del controllo elettronico). In conclusione l'ordinanza impugnata è stata giudicata immune da vizi: il periculum libertatis era ancorato a elementi concreti e la motivazione adeguata.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
non presente testo integrale nell'estratto
La norma richiede che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale; la giurisprudenza richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto) e non necessariamente su una specifica occasione prossima per delinquere
legge 16 aprile 2015, n. 47
inserimento delle parole "e attuale" nell'art. 274 lett. c) c.p.p.
La modifica normativa ha esplicitato l'esigenza che il pericolo di reiterazione sia attuale; secondo la giurisprudenza ciò richiede una valutazione prognostica ma non l'individuazione di una specifica occasione di reato imminente
d.lgs. n. 276/2003
citato dalla difesa (normativa sul lavoro e appalti)
La difesa invocava le regole sugli appalti tra privati per dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro; il tribunale ha ritenuto tuttavia che, al di là delle norme tecniche, gli elementi fattuali (gestione dei lavoratori, fatture di enti inattivi) dimostrassero un sistema di evasione e fittizietà delle operazioni
Massime di principio
- Per valutare il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. occorre provare non solo la concretezza ma anche l'attualità del rischio; ciò si ottiene con una valutazione prognostica basata su elementi oggettivi (modalità del fatto, ruolo gestionale, continuità del modus operandi, relazioni con committenti e forza lavoro).
- La sussistenza di uno schema operativo consolidato (uso ripetuto di soggetti interposti, fatture per operazioni inesistenti, ricorso a entità inattive/fallite) può costituire elemento sufficiente per ritenere probabile la reiterazione, anche in assenza di una specifica occasione prossima per delinquere.
- Operazioni societarie apparentemente anomale (cessioni rapide, mancanza di trattative documentate, costituende società poco strutturate) possono legittimamente essere valutate come indici di simulazione o di volontà di eludere responsabilità, se inserite nel quadro fattuale complessivo.
- I provvedimenti post-factum (cambi di fornitori, piani di assunzione, assorbimento di personale) hanno valore attenuante ma non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione se non dimostrano una reale e concreta presa di distanza dall'illecito modus operandi.
- I contatti familiari possono rilevare quando emergano elementi indiziari (es. intercettazioni, ingerenze gestionali) che li colleghino concretamente alla gestione o alla riproposizione dello schema illecito; la mera parentela senza dati probatori è neutra.
- La mera residenza all'estero o un viaggio programmato non costituiscono automaticamente pericolo di fuga: per questo indice è necessario valutare comportamento processuale ed extraprocessuale, precedenti, modalità del fatto e entità della pena; tuttavia, se il rischio di fuga è già residuale rispetto al pericolo di reiterazione, può decadere come argomento autonomo.
- In sede cautelare la motivazione deve essere concreta e specifica: censure generiche o doglianze che chiedono semplicemente una diversa valutazione degli stessi fatti sono difficilmente accolte se il giudice ha esposto ragioni congrue e collegate agli elementi probatori.
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