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Sentenza

Sentenza n. 3471/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 538/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.07.2024, e notificata il 29.07.2024, avente il seguente dispositivo “definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede: - dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno; - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale; - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 700,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”

Giustizia amministrativa202601272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 538/2024, notificata al Ministero il 29 luglio 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione e aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero avesse eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza alle decisioni giurisdizionali non eseguite; il TAR ha utilizzato tale strumento per imporre al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, legittima il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'Amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il giudicato, la notificazione del titolo e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine perentorio, individuando gli adempimenti necessari a realizzare il comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inottemperanza dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una pronuncia di condanna al pagamento può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'incarico commissariale non comporta liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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