Sentenza n. 390/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della delibera della Giunta Comunale di Termoli n. 50 del 20.02.2024 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il Regolamento Comunale n. 9/2001 come eventualmente modificato a seguito della delibera di G.C. sopra impugnata; - dell'art. 9, comma 3, della Convenzione rep. n. 2187 del 22/09/2021, registrata a Termoli in data 22.09.2021 al n. 3076 serie 1T - «per la realizzazione successiva gestione di infrastrutture strumentali all'esercizio della mobilità urbana e al servizio di trasporto pubblico locale, urbano, scolastico e per i soggetti diversamente abili, sul territorio comunale, unitamente alla gestione del servizio di tpl e degli altri servizi connessi, tramite l'istituto del project financing» - nella parte in cui è stata determinata la tariffa di accesso al Terminal Bus di Termoli da versare da parte delle società esercenti il servizio di trasporto pubblico che utilizzano la struttura, pari ad € 4,00, quale costo unitario per ogni singolo passaggio; della relativa determina di approvazione non menzionata nella delibera impugnata; - ove necessario del Piano Economico Finanziario allegato al project financing nella parte in cui ha previsto la tariffa di euro 4,00 per l'accesso al Terminal Bus di Termoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale di Termoli n. 50 del 20 febbraio 2024, relativa all’adeguamento della tariffa di accesso al Terminal Bus, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’aumento della tariffa di accesso al Terminal Bus di Termoli, lamentando che ogni autobus sarebbe stato tenuto a sostenere un esborso complessivo di 8 euro per ingresso e uscita, rispetto ai 3 euro applicati fino al 31 dicembre 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e giusto procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell’art. 2 del regolamento comunale per l’esercizio della stazione autolinee, l’illogicità e irragionevolezza manifeste e la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune e la società concessionaria del Terminal Bus hanno eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la tariffa di 4 euro per passaggio era stata successivamente recepita dal nuovo regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta n. 103 del 30 dicembre 2024, non impugnato dalla ricorrente. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro la delibera e gli atti connessi. La decisione è fondata sulla dichiarazione espressa della ricorrente, resa prima della trattenuta della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di merito. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la parte dispone dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto interesse alla decisione; in tale ipotesi il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e non può sostituirsi alla valutazione della parte procedendo d’ufficio all’esame del merito. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione delle eccezionali ragioni previste dalla legge.
Norme richiamate
artt. 35 e 84 c.p.a.
la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento ed anche nel giudizio di appello
Il processo amministrativo è governato dall’impulso di parte e il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino alla decisione; la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la definizione in rito per improcedibilità.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR non ha esaminato la censura per l’improcedibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione e istruttoria; il TAR non ha esaminato la censura per l’improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa; il TAR non ha esaminato la relativa censura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione di merito.
- Quando la parte dichiara espressamente di avere perduto interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d’ufficio all’esame del merito, in applicazione del principio dispositivo.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse costituisce una valutazione rimessa alla parte, non sostituibile dal giudice, salvo il dovere di quest’ultimo di verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse quando la parte insista invece per la decisione.
Come è indicizzato
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