Sentenza n. 2313/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del Lavoro - dott.ssa Marisa Barbato - n. 1020/2024 pubbl. il 08/02/2024, resa nell'ambito del procedimento. RG n. 12143/2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva alle parti resistenti presso le rispettive sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi € 3.000,00. La ricorrente ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza, il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione del titolo in data 15 febbraio 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era ormai decorso il termine previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, ha precisato che l'amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia; l'obbligazione pecuniaria è infatti fungibile. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari. Ha chiarito che l'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini e sul rito camerale applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma l'attualità dell'inerzia amministrativa.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di riconoscere o corrispondere una prestazione al beneficiario.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale e fissare un termine per l'adempimento, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere gli adempimenti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di astreintes, la cui imposizione deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete del caso.
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