Cassazione Penale, Sentenza n. 20743/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/05/2020 che aveva rigettato il suo ricorso avverso il decreto del 18/11/2014 del Magistrato di Sorveglianza di Novara che negava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'attenzione principale del ricorrente era sulla presunta inattendibilita' delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia - su cui il rigetto si basava, in quanto indicavano continui invii di provvista dall'organizzazione mafiosa - e sul fatto che il collaboratore era indagato per calunnia nei suoi confronti. Il ricorrente ha inoltre richiamato mezzi di prova (percorso accademico positivo, vaglia postali mensili inviati dalla madre pensionata) volti a dimostrare la legittimita' delle entrate e l'assenza di redditi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la presunzione relativa di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 ammetta la prova contraria ma richieda l'allegazione di concreti elementi di fatto idonei a dimostrare lo stato di non abbienza; il ricorrente non ha fornito specifiche deduzioni che dimostrassero un omesso esame da parte del Tribunale né ha allegato elementi probatori sufficienti per vincere la presunzione. Le critiche alla valutazione motivazionale sono inammissibili in cassazione salvo assoluta mancanza di motivazione, che non ricorreva. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dal d.l. n. 92/2008 conv. in l. n. 125/2008)
Prevede una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per soggetti condannati per gravissimi reati; la Corte ha ribadito che la presunzione e' relativa (ammessa prova contraria) ma il richiedente deve allegare concreti elementi di fatto per superarla; mera autocertificazione o elementi non idonei non sono sufficienti.
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo assoluto difetto di motivazione; la Corte ha applicato questa limitazione, escludendo la sindacabilita' in questa sede delle valutazioni di merito e della motivazione non inesistente.
art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
Attribuisce al giudice compiti di accertamento sulle condizioni economico-patrimoniali dell'istante; la Corte ha osservato che tale approfondimento e' escluso se l'istante rientra nella fattispecie dell'art. 76, comma 4-bis e non allega elementi concreti per superare la presunzione.
art. 616 c.p.p.
Regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilita' in cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2010
Richiamata per affermare che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis ha natura relativa e quindi ammette prova contraria, non necessariamente vietando ogni sindacato del giudice, ma richiedendo prova concreta da parte del richiedente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Riferimento richiamato in ordine alla quantificazione e alle condizioni per l'applicazione delle somme da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita'.
Massime di principio
- La presunzione di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 e' relativa: il richiedente puo' dimostrare la non abbienza, ma deve allegare elementi concreti e documentali che chiariscano la sua effettiva situazione economica (es. bonifici, ricevute, attestazioni bancarie, documentazione di entrate lecite).
- In sede di cassazione contro ordinanze che decidono opposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e' consentita la censura solo per violazione di legge (art. 99, comma 4 d.P.R. 115/2002); le critiche esclusivamente motivazionali o di fatto sono inammissibili salvo assoluta mancanza di motivazione.
- Se si vuole contestare l'affidabilita' di dichiarazioni di collaboratori di giustizia occorre portare nel fascicolo elementi che ne attestino l'inattendibilita' o che dimostrino entrate lecite alternative; la mera allegazione generica dell'indagine per calunnia senza indicare come cio' incida giuridicamente sulle risultanze non e' sufficiente.
- Per evitare l'inammissibilita' del ricorso in cassazione, il ricorrente deve specificare quali punti motivazionali il giudice non ha esaminato e dimostrare in che modo cio' integri una violazione di legge o un assoluto difetto di motivazione.
- Come pratica consigliata: documentare sistematicamente tutte le entrate lecite (ricevute, movimenti postali/bancari, certificati reddituali dei familiari che sostengono economicamente, attestati scolastici/accademici se rilevanti) e sollevare in fase di merito (Tribunale di Sorveglianza) tutte le eccezioni sull'attendibilita' di testi/collaboratori, producendo ogni elemento probatorio possibile.
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