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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11491/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Germania per i reati di tentativo di omicidio e di tentata rapina commessi nel 1987. Il motivo principale denunciato era violazione di legge per mancanza dei presupposti legittimanti la consegna: si contestava che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto i reati non prescritti secondo la legge dello Stato richiedente e dell'ordinamento italiano.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto del sopravvenuto decesso del ricorrente (certificato come intervenuto il 28/01/2023, successivamente alla proposizione del ricorso). Per tale motivo ha ritenuto estinta la procedura di estradizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Si segnala che il Pubblico Ministero in udienza aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione definisce i limiti e le modalità dei motivi di ricorso per cassazione nei procedimenti penali; nel caso il difensore ha formulato i motivi di impugnazione richiamando tale disposizione

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina gli adempimenti di cancelleria successivi alle decisioni della Corte di cassazione; qui la Cancelleria è incaricata di eseguire le comunicazioni e gli atti conseguenti all'annullamento

  • Principio di estinzione del procedimento per morte del ricorrente

    La sopravvenuta morte del ricorrente estingue la procedura di estradizione e rende improcedibile il provvedimento decisorio, giustificando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Massime di principio

  • La sopravvenuta morte dell'interessato estingue il procedimento di estradizione anche se il decesso interviene dopo la proposizione del ricorso; la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per questa causa estintiva.
  • Nelle questioni di estradizione il giudice deve valutare la prescrizione sia secondo il diritto dello Stato richiedente sia secondo l'ordinamento italiano; errori in tale valutazione possono costituire motivo di impugnazione, salvo che sopravvengano cause estintive.
  • Quando il Pubblico Ministero in Cassazione chiede l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta causa estintiva, la Corte può accogliere la richiesta senza esaminare il merito delle doglianze sostanziali.
  • Gli adempimenti formali e le comunicazioni conseguenti a una decisione di annullamento spettano alla Cancelleria, conformemente alle disposizioni processuali di riferimento (es. art. 203 disp. att.).
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare e certificare tempestivamente eventi sopravvenuti (come il decesso) perché incidono immediatamente sulla prosecuzione del procedimento e possono determinare la sua estinzione.

Testo integrale

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