Cassazione Civile, Ordinanza n. 21914/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007, a seguito di accertamento induttivo parziale del reddito nei confronti di una ditta individuale alla quale era riferita la contribuente, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente la motivazione del primo giudice e escludendo il vizio di omessa pronuncia. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza penale valorizzata dai giudici di merito riguardasse un’annualità diversa (2004) da quella oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi, fondata sull’estraneità della contribuente alla gestione dell’impresa; la motivazione non era quindi apparente né costituzionalmente mancante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che il fatto decisivo non risultava omesso, poiché le circostanze rilevanti erano state esaminate nei giudizi di merito, e che comunque la censura difettava di specificità/autosufficienza per mancata trascrizione del contenuto della sentenza penale richiamata e mancata precisa indicazione della sua collocazione negli atti. Il ricorso è stato quindi respinto; dal testo disponibile non emerge la regolazione finale delle spese oltre al passaggio iniziale interrotto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La deduzione di nullità per motivazione apparente è scrutinata come vizio di violazione del minimo costituzionale della motivazione, rilevante solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibile l’iter logico della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è trattato come error in procedendo e può determinare la nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentita la censura della mera insufficienza motivazionale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Le disposizioni in tema di vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applicano anche al ricorso avverso sentenza tributaria.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, confermando il nuovo perimetro del vizio di motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
La disciplina della doppia conforme e dei limiti al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. si applica anche al processo tributario, senza connotazioni di specialità del giudizio di cassazione in materia tributaria.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di legittimità tributario non presenta specialità tali da escludere l’applicazione della disciplina generale sul ricorso per cassazione.
art. 54, comma 3-bis, d.l. n. 83 del 2012
"le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546"
La clausola di esclusione riguarda solo le disposizioni sull’appello e non il giudizio di cassazione nel processo tributario.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel contesto del principio di autosufficienza e dell’onere di allegazione/prova delle circostanze poste a fondamento della censura.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice; una motivazione sintetica è valida se rende comunque chiara la ratio decidendi.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile la semplice insufficienza della motivazione: il vizio rilevante è solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Nel processo tributario, le regole sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e i limiti connessi alla doppia conforme si applicano secondo la disciplina generale del processo civile.
- Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto, dimostrarne la decisività e trascrivere o comunque specificare il contenuto degli atti e documenti su cui la censura si fonda, indicando dove essi siano reperibili nel fascicolo.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo documento o argomento di parte, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a base del proprio convincimento.
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