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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15724/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile locato. La conduttrice si era opposta alla convalida deducendo che il contratto di locazione prodotto dalla controparte non era mai stato sottoscritto da lei e ne aveva disconosciuto la firma. Il Tribunale, nonostante due consulenze grafologiche avessero escluso l’attribuibilità della sottoscrizione alla conduttrice, ha comunque ritenuto che l’immobile fosse occupato senza titolo e ha condannato l’occupante al rilascio e al pagamento di somme a titolo di corrispettivo/indennità. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per avere il Tribunale deciso oltre i limiti della domanda, in violazione degli artt. 112 e 420 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente inconciliabile e quindi in violazione dell’art. 132 c.p.c. La Corte di cassazione ha però rilevato d’ufficio che l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello era stata comunicata via PEC alle parti il 21 novembre 2016; di conseguenza il ricorso per cassazione, notificato il 19 maggio 2017, era tardivo rispetto al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e ha inoltre applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale, ritenendo che la parte avesse insistito sulla mancata notificazione dell’ordinanza nonostante la comunicazione risultasse dagli atti. Ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.c.

    norma richiamata per l’opposizione alla convalida di sfratto per morosità

  • art. 214 c.p.c.

    norma richiamata per il disconoscimento della sottoscrizione del contratto

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto applicabile la condanna per abuso del processo, valorizzando il comportamento complessivo della parte ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta ultra/petita

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata dal Tribunale nel decidere oltre la domanda

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare l’asserita inconciliabilità della motivazione

  • art. 348 bis c.p.c.

    norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità dell’appello, il cui provvedimento ha fatto decorrere il termine breve

  • art. 348 ter c.p.c.

    norma richiamata per individuare il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza d’appello

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma sul rito camerale applicato al ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    norma applicata per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115 del 2002

    norma richiamata come base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento d’appello, se anteriore alla notificazione.
  • La prova della comunicazione via PEC dell’ordinanza di inammissibilità è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche se la parte sostiene di non aver ricevuto notificazione.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c. è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza nel merito dei motivi dedotti.
  • La persistente insistenza su un presupposto processuale smentito dagli atti può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la soccombenza le spese di lite e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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