Cassazione Penale, Sentenza n. 45016/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Poli ha impugnato chiedendo annullamento per: 1) insufficienza e manifesta inidoneita della condotta a integrare estorsione (art. 629 c.p.), 2) mancata prova/descrizione dell'arma contestata e quindi illegittima aggravante per uso di arma, 3) mancata applicazione della attenuante del fatto di lieve entita, 4) carenza e contraddittorieta della motivazione rispetto agli elementi decisivi. Il Procuratore generale ha impugnato denunciando illogicita e contraddittorieta nella concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'intensita del dolo, la pervicacia e i precedenti dell'imputato, nonche la non corretta valutazione della equivalenza con la circostanza aggravante e la proporzione della pena.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione. Il ricorso di Poli e stato ritenuto inammissibile per essere, in sostanza, una mera rivalutazione di fatti e prove gia decise dai giudici di merito; la Corte ha qualificato i motivi come doglianze di fatto non consentite in cassazione e ha sottolineato la natura ripetitiva/notoria della riproduzione dei motivi d'appello. Il ricorso del Procuratore generale e stato ritenuto inammissibile perche la motivazione dei giudici di merito nell'aver riconosciuto le attenuanti generiche non presentava manifesta illogicita o contraddittorieta; si tratta di valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguenze pratiche: Poli condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori; il Pubblico Ministero, quale parte pubblica, e esonerato dalle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limita i motivi ammessi in cassazione: vieta il sindacato di mera rivalutazione dei fatti e consente il controllo sulla motivazione solo in termini di manifesta illogicita, insufficienza o contraddittorieta giuridicamente apprezzabile
art. 629 cod. pen.
Dispone la fattispecie di estorsione: la decisione di merito ha ritenuto che fossero presenti minacce idonee a coartare la volonta delle vittime
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso e inammissibile
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente il trattamento cartolare del ricorso (decisione senza udienza pubblica) quando ricorrono i presupposti
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena: il Procuratore generale contestava l'apprezzamento in favore delle attenuanti generiche e la corrispondente determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non manifestamente illogica
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui il motivo di impugnazione deve indicare le ragioni specifiche e la correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata; la mancanza di specificita conduce all'inammissibilita
Massime di principio
- La Cassazione non e sede per una rivalutazione dei fatti o per sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio: i motivi che si riducono a contestazioni di fatto sono inammissibili
- Per impugnare validamente in cassazione occorre indicare vizi giuridici, errori di diritto o manifesta illogicita/contraddittorieta nella motivazione, con puntuale correlazione tra censure e parti della decisione impugnata
- La qualita di 'doppia conforme' delle sentenze di primo e secondo grado rafforza la tenuta della ricostruzione dei fatti e rende piu difficile l'ammissibilita del ricorso in cassazione
- Per contestare il riconoscimento di circostanze attenuanti e necessario dimostrare che la motivazione e manifestamente illogica o contraddittoria, non basta il dissenso rispetto alla valutazione del merito
- Se si contesta un'aggravante (es. uso di arma) va evidenziata l'assenza di elementi probatori che ne dimostrino l'esistenza in modo specifico: accuse generiche sulla carenza di prova devono pero essere formulate come censure di diritto e documentate
- Il ricorso che semplicemente riproduce i motivi gia esposti in appello e privo della specificita richiesta e quindi destinato all'inammissibilita
- Il pubblico ministero e esonerato dalle spese processuali quando impugna in qualita di parte pubblica
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