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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45016/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poli ha impugnato chiedendo annullamento per: 1) insufficienza e manifesta inidoneita della condotta a integrare estorsione (art. 629 c.p.), 2) mancata prova/descrizione dell'arma contestata e quindi illegittima aggravante per uso di arma, 3) mancata applicazione della attenuante del fatto di lieve entita, 4) carenza e contraddittorieta della motivazione rispetto agli elementi decisivi. Il Procuratore generale ha impugnato denunciando illogicita e contraddittorieta nella concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'intensita del dolo, la pervicacia e i precedenti dell'imputato, nonche la non corretta valutazione della equivalenza con la circostanza aggravante e la proporzione della pena.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione. Il ricorso di Poli e stato ritenuto inammissibile per essere, in sostanza, una mera rivalutazione di fatti e prove gia decise dai giudici di merito; la Corte ha qualificato i motivi come doglianze di fatto non consentite in cassazione e ha sottolineato la natura ripetitiva/notoria della riproduzione dei motivi d'appello. Il ricorso del Procuratore generale e stato ritenuto inammissibile perche la motivazione dei giudici di merito nell'aver riconosciuto le attenuanti generiche non presentava manifesta illogicita o contraddittorieta; si tratta di valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguenze pratiche: Poli condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori; il Pubblico Ministero, quale parte pubblica, e esonerato dalle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammessi in cassazione: vieta il sindacato di mera rivalutazione dei fatti e consente il controllo sulla motivazione solo in termini di manifesta illogicita, insufficienza o contraddittorieta giuridicamente apprezzabile

  • art. 629 cod. pen.

    Dispone la fattispecie di estorsione: la decisione di merito ha ritenuto che fossero presenti minacce idonee a coartare la volonta delle vittime

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso e inammissibile

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente il trattamento cartolare del ricorso (decisione senza udienza pubblica) quando ricorrono i presupposti

  • art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena: il Procuratore generale contestava l'apprezzamento in favore delle attenuanti generiche e la corrispondente determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non manifestamente illogica

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama il principio per cui il motivo di impugnazione deve indicare le ragioni specifiche e la correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata; la mancanza di specificita conduce all'inammissibilita

Massime di principio

  • La Cassazione non e sede per una rivalutazione dei fatti o per sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio: i motivi che si riducono a contestazioni di fatto sono inammissibili
  • Per impugnare validamente in cassazione occorre indicare vizi giuridici, errori di diritto o manifesta illogicita/contraddittorieta nella motivazione, con puntuale correlazione tra censure e parti della decisione impugnata
  • La qualita di 'doppia conforme' delle sentenze di primo e secondo grado rafforza la tenuta della ricostruzione dei fatti e rende piu difficile l'ammissibilita del ricorso in cassazione
  • Per contestare il riconoscimento di circostanze attenuanti e necessario dimostrare che la motivazione e manifestamente illogica o contraddittoria, non basta il dissenso rispetto alla valutazione del merito
  • Se si contesta un'aggravante (es. uso di arma) va evidenziata l'assenza di elementi probatori che ne dimostrino l'esistenza in modo specifico: accuse generiche sulla carenza di prova devono pero essere formulate come censure di diritto e documentate
  • Il ricorso che semplicemente riproduce i motivi gia esposti in appello e privo della specificita richiesta e quindi destinato all'inammissibilita
  • Il pubblico ministero e esonerato dalle spese processuali quando impugna in qualita di parte pubblica

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