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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15836/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41‑bis ord. pen. La difesa deduce violazione di legge (richiamando artt. 41‑bis ord. pen. e artt. 124 e 125 c.p.p.) e contesta l'assenza o l'insufficienza della motivazione del Tribunale: in particolare sostiene che quest'ultimo non avrebbe verificato concretamente i presupposti normativi per la proroga e che gli elementi indicati non dimostrerebbero un pericolo attuale e concreto di mantenimento di contatti con l'organizzazione criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata e coerente, fondando il giudizio sulla persistenza del pericolo di collegamento con la criminalità organizzata sulla base della perdurante operatività del clan Li Bergolis, di missive sequestrate nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare nel 2023 e di una conversazione intercettata nel 2018, nonché dell'assenza di elementi di dissociazione. La Corte ha inoltre ricordato che il ricorso per cassazione contro provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41‑bis è ammesso solo per violazione di legge e che le censure proposte costituivano una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio, il che non è consentito in questa sede. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Norma che disciplina il regime di detenzione speciale per i detenuti legati a organizzazioni criminali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza del pericolo attuale di collegamento con l'organizzazione, motivando la proroga del regime.

  • art. 41‑bis, comma 2‑sexies ord. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41‑bis è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha applicato tale limite di ammissibilità.

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse rispettato i requisiti motivazionali minimi richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato inizialmente dalla difesa quale parametro di riferimento per la valutazione del provvedimento; la Corte, tuttavia, ha escluso che vi fosse una violazione di legge deducibile ai fini di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di somme nelle ipotesi in cui il ricorso sia infondato o redatto con colpa; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41‑bis è ammesso solo per violazione di legge: le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza deve documentare in modo coerente e comprensibile l'esistenza di un pericolo attuale e concreto di collegamento del detenuto con l'organizzazione; elementi quali recenti provvedimenti cautelari contro il clan, missive sequestrate e intercettazioni possono giustificare la proroga del regime.
  • La mancanza di elementi che attestino la dissociazione del detenuto dall'organizzazione è rilevante e può rafforzare la prognosi di pericolo persistente ai fini del mantenimento del 41‑bis.
  • In sede di cassazione non è consentito sollecitare un rinnovato esame del materiale probatorio o proporre una diversa lettura degli elementi di fatto: tali censure devono essere sollevate nei gradi di merito.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare l'addebito delle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), pertanto va valutata con attenzione la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di ricorrere.

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