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Sentenza

Sentenza n. 6783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sezione seconda, n. 69 del 13 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202502699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 69 del 13 gennaio 2025, che aveva respinto l’impugnazione dell’ingiunzione comunale per il pagamento degli oneri previsti dalla convenzione urbanistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una convenzione urbanistica stipulata nel 2009 e integrata nel 2014, relativa al Piano di recupero Cascina Monasterolo. L’art. 10 della convenzione poneva a carico dei lottizzanti il pagamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della biblioteca comunale. Il Comune ha ingiunto alla società il pagamento di euro 635.975,93, assumendo un obbligo complessivo derivante dai costi sostenuti per l’opera. In primo grado la società aveva contestato la pretesa per violazione della legge n. 241/1990, dell’art. 10 della convenzione, degli artt. 16 d.P.R. n. 380/2001 e 44 l.r. Lombardia n. 12/2005, nonché degli artt. 1175, 1176, 1227 e 1375 c.c., sostenendo che l’obbligazione fosse limitata agli oneri di urbanizzazione convenzionalmente quantificati in euro 707.420,00, detratti gli acconti versati e le opere realizzate a scomputo. La società sosteneva inoltre che i maggiori costi fossero imputabili a varianti progettuali, al fallimento dell’appaltatore, ai ritardi e alla negligenza del Comune, e che la convenzione fosse scaduta il 31 maggio 2016. In appello sono stati dedotti: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle censure relative alle varianti progettuali e ai maggiori costi; erronea interpretazione degli artt. 1325 e 1355 c.c. in relazione all’art. 10 della convenzione e ai doveri di correttezza; violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 8, 9, 10, 14 e 17 della convenzione, oltre a carenza, erroneità e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR aveva esaminato congiuntamente il ricorso e i motivi aggiunti, trattando anche il profilo delle varianti progettuali e dell’aumento dei costi; non sussisteva quindi omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato respinto sulla base del tenore letterale dell’art. 10 della seconda convenzione, che prevedeva l’impegno dei lottizzanti a versare un importo complessivo di euro 936.888,35 per i lavori di ristrutturazione e ampliamento della biblioteca. La convenzione non subordinava l’obbligo comunale a specifici tempi o modalità di esecuzione, né attribuiva ai lottizzanti un potere di sindacare la congruità dei costi sostenuti dal Comune. Le parti avevano contrattualizzato un importo fisso a titolo di oneri di urbanizzazione, riducibile soltanto nell’ipotesi di comprovata minor spesa, non verificatasi. Il terzo motivo è stato respinto perché, mediante l’interpretazione secondo la comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., il richiamo alle deliberazioni comunali serviva a individuare l’opera da realizzare e non a limitare l’obbligazione alle sole soluzioni progettuali originarie o a fissare un termine per la realizzazione della biblioteca. Le varianti e i maggiori costi non incidevano quindi sulla quantificazione degli oneri dovuti, né i lottizzanti potevano sindacare i costi effettivamente sostenuti dall’amministrazione. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti e prende espressamente in considerazione la questione dedotta, anche mediante il richiamo alla documentazione prodotta.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla società per sostenere la limitazione dell’obbligazione agli oneri di urbanizzazione dovuti; la decisione non accoglie tale prospettazione rispetto alla specifica obbligazione convenzionale.

  • art. 44 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato dalla società in relazione alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione; la decisione ritiene prevalente, nel caso concreto, il contenuto della convenzione urbanistica.

  • art. 10 della seconda convenzione urbanistica

    Il comma 7 è sostituito dal seguente: “I lottizzanti si impegnano a versare al Comune l’importo complessivo di Euro 936.888,35 … per i lavori di ristrutturazione ed ampiamento della biblioteca comunale…”

    La disposizione è interpretata come previsione di un importo fisso convenzionalmente dovuto per l’opera individuata, senza condizioni relative ai tempi e alle modalità di esecuzione né un potere dei lottizzanti di sindacare la congruità dei costi sostenuti dal Comune.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione della convenzione deve considerare la comune intenzione delle parti; nel caso concreto essa conduce a ritenere che fosse stato contrattualizzato un importo fisso per i lavori della biblioteca.

  • artt. 1363 ss. c.c.

    I criteri di interpretazione contrattuale non consentono di ricavare dalla convenzione un termine finale per l’esecuzione della biblioteca o una limitazione dell’obbligazione ai soli progetti originari, in assenza di una previsione espressa.

  • artt. 1175, 1176, 1227 e 1375 c.c.

    Le disposizioni sono state invocate dalla società in relazione ai doveri di correttezza, diligenza e cooperazione e alla responsabilità del Comune; il giudice non ha ravvisato una violazione idonea a escludere o ridurre l’obbligazione convenzionale.

Massime di principio

  • Quando una convenzione urbanistica pone a carico dei lottizzanti il pagamento di un importo complessivo per la realizzazione di un’opera pubblica, il relativo obbligo deve essere interpretato secondo il testo convenzionale e la comune intenzione delle parti; in assenza di specifiche condizioni, esso non è subordinato a determinati tempi o modalità di esecuzione dell’opera.
  • Il richiamo, in una convenzione urbanistica, a deliberazioni o progetti comunali può avere la funzione di individuare l’opera oggetto dell’obbligazione, senza necessariamente limitare l’obbligo ai costi o alle soluzioni progettuali originarie, se la convenzione non contiene una previsione espressa in tal senso.
  • In assenza di una clausola che attribuisca tale facoltà, i lottizzanti non possono sindacare la congruità dei costi concretamente sostenuti dall’amministrazione per l’esecuzione dell’opera pubblica prevista dalla convenzione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di primo grado esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti e affronta espressamente la questione dedotta, anche mediante il richiamo alla documentazione acquisita successivamente.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniStandard urbanistici e dotazioni territorialiDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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