Parere n. 1101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla sig.ra Adelina Santonicola per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 34/2011 del 25 luglio 2011;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza di demolizione di opere abusive n. 34/2011 del Comune di Pollica, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le aveva ordinato di rimuovere, entro novanta giorni, opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 32/2010. Il Comune aveva rilevato che, a fronte dell’autorizzazione alla sola manutenzione straordinaria di un fabbricato rurale, era stato demolito il manufatto preesistente ed era stato realizzato un nuovo organismo edilizio con maggiore volumetria. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’ordinanza in ordine all’interesse pubblico e al suo contemperamento con l’interesse privato; ha sostenuto che l’intervento costituisse una fedele ricomposizione del manufatto preesistente e non una nuova costruzione; ha inoltre affermato che l’intervento dovesse essere qualificato come conservazione o manutenzione, anche in relazione alla presenza di vincoli. La ricorrente ha comunicato di avere presentato domanda di accertamento di conformità in sanatoria. Dopo una precedente sospensione cautelare e una fase istruttoria rimasta senza riscontro da parte del Comune, la ricorrente, interpellata nel 2026, ha dichiarato che sopravvenienze intervenute nel 2025 avevano determinato l’attuale carenza di interesse alla trattazione del ricorso.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi relativi alla motivazione dell’ordinanza, alla qualificazione edilizia dell’intervento e alla rilevanza della domanda di sanatoria. Ha affermato che l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Nel caso concreto, la dichiarazione della stessa ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, cui deve attribuirsi valenza dirimente anche in forza del principio dispositivo, ha escluso la permanenza della condizione dell’azione.
Osservazioni
Sopravvenuto difetto di interesse
La dichiarazione della ricorrente del 2 aprile 2026, secondo cui sopravvenienze intervenute nel 2025 avevano determinato l’attuale carenza di interesse, comporta l’improcedibilità del ricorso. L’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e la dichiarazione della parte, in applicazione del principio dispositivo, è stata ritenuta dirimente.
Motivi sull’ordinanza di demolizione
Le censure relative al difetto di motivazione dell’ordinanza, alla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione o ricostruzione e alla rilevanza dei vincoli edilizi e paesaggistici non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’ordinanza comunale quale base normativa dell’ordine di rimozione delle opere abusive.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale riferimento al permesso di costruire in difformità dal quale sarebbero state realizzate le opere.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
- Nel ricorso straordinario, la dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse può assumere valore dirimente ai fini della dichiarazione di improcedibilità, in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di merito e conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una privata contro l’ordinanza n. 34/2011 del Comune di Pollica, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. L’ordinanza imponeva la rimozione, entro novanta giorni dalla notificazione, di opere edilizie ritenute realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 32/2010.
Premesse e contenuto dell’ordinanza
Il Comune aveva ritenuto che, a fronte dell’autorizzazione alla sola manutenzione straordinaria di un fabbricato rurale, fosse stato demolito il manufatto preesistente e realizzato un diverso organismo edilizio, caratterizzato anche da maggiore volumetria. Da ciò era derivata l’adozione dell’ordine di demolizione.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto:
- il difetto di motivazione dell’ordinanza in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico e al suo contemperamento con l’interesse privato;
- l’erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, sostenendo che si fosse trattato di una fedele ricomposizione del manufatto preesistente con integrazione strutturale;
- la necessità di qualificare l’intervento come attività di conservazione o manutenzione, ritenuta ammissibile anche in presenza di vincoli;
- la presentazione, il 1° settembre 2011, di una richiesta di accertamento di conformità in sanatoria.
Sviluppo del procedimento
Con precedente parere interlocutorio del 15 luglio 2015, la Sezione aveva accolto la richiesta incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, in attesa degli adempimenti richiesti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Era seguita una fase istruttoria, nella quale il Comune di Pollica era stato sollecitato a fornire elementi informativi, senza tuttavia dare riscontro.
Nel 2026, a seguito della richiesta del Ministero volta a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la ricorrente ha dichiarato che sopravvenienze intervenute nel corso del 2025 avevano determinato l’attuale carenza di interesse alla trattazione del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’interesse al ricorso costituisce una condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. È stato richiamato, in proposito, il precedente Cons. Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2018, n. 666.
La dichiarazione della ricorrente ha attestato il venir meno dell’interesse a ottenere una decisione sul ricorso. Secondo la Sezione, tale dichiarazione assume valore dirimente anche in applicazione del principio dispositivo.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative all’ordinanza di demolizione, alla qualificazione dell’intervento edilizio, alla motivazione dell’atto e alla domanda di sanatoria. Il parere ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
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