Cassazione Penale, Sentenza n. 08171/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 15/09/2025 del Tribunale di Roma che aveva rigettato le loro opposizioni allo stato passivo nel procedimento di misure di prevenzione. Intesa SanPaolo contestava la ritenuta "strumentalità" del mutuo concesso alla Immobiliare Desy s.r.l. (amministrata da Desirèe Virzì), sostenendo che la mera coesistenza di somme lecite e illecite non integra la strumentalità, che il Tribunale aveva motivato con presunzioni e senza analizzare la reale natura economica dell'operazione, e che la banca aveva adempiuto agli obblighi antiriciclaggio e non poteva essere obbligata a indagini investigative sulla provenienza dei fondi. La Banca di Credito Cooperativo di Roma deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 (assenza di correlazione temporale tra erogazione del credito e pericolosità sociale del proposto; valutazione corretta della solvibilità in forza di garanzie e rapporto di lavoro del mutuatario; prova della lecita origine di somme versate come caparra).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché reiterativi di censure già valutate in sede d'appello. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia fornito motivazione adeguata e risposto puntualmente alle censure: per Intesa SanPaolo ha confermato la valutazione dell'incapacità economica della mutuataria (e la presenza di flussi di denaro sospetti nei conti societari, p.es. "debiti per finanziamenti soci" per 369.000 euro) e l'omessa diligenza della banca nell'istruttoria antiriciclaggio; per la BCC ha ritenuto irrilevante l'antecedenza temporale del mutuo rispetto al sequestro ai fini della buona fede, ha evidenziato la presenza di una somma ingiustificata di euro 50.000 sul conto del mutuatario e l'assenza di documentazione utile a provarne la liceità, ha escluso che la garanzia CONSAP esonerasse la banca dagli obblighi di verifica. In definitiva i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le banche soccombenti sono state condannate alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (euro 3.000 alla Cassa delle ammende).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (art. 52, comma 1, lett. b))
La norma è stata interpretata come criterio per la tutela dei terzi e per la verifica della "strumentalità" del credito: la mera anteriorità della nascita del credito rispetto al sequestro non garantisce la buona fede se, all'atto dell'erogazione, esistono elementi concreti che rendono sospetta la provenienza delle somme o l'idoneità delle fonti lecite ad assicurare il rimborso. La strumentalità può identificarsi anche nella funzione di riciclaggio del credito.
codice di procedura penale (art. 616 c.p.p.)
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
normativa antiriciclaggio (obblighi di adeguata verifica e informazione bancarie)
Richiamata come fonte degli obblighi di diligenza a carico degli intermediari: le banche non possono limitarsi a verifiche formali o a basarsi esclusivamente su istruttorie di fondi di garanzia, ma devono approfondire anomalie reddituali e provviste ingiustificate; l'inosservanza può escludere la buona fede e configurare un errore imputabile all'istituto.
Massime di principio
- La buona fede della banca è valutata in rapporto all'adeguatezza dell'istruttoria antiriciclaggio: garanzie pubbliche (es. CONSAP) o la mera esistenza di rapporti con società correlate non esonerano l'obbligo di verifica.
- La presenza contemporanea di somme lecite e illecite non esclude automaticamente la strumentalità del credito: occorre valutare la coerenza complessiva dei flussi, la capacità reddituale del debitore e l'eventuale anomalità di provviste (es. depositi ingiustificati).
- L'anteriorità temporale dell'erogazione del credito rispetto a misure cautelari non determina per sé la tutela del terzo; la norma mira a proteggere il terzo che provi, con elementi concreti, la lecita origine delle risorse e la regolarità del rapporto.
- Gli elementi indicativi di strumentalità o di funzione di riciclaggio includono: discrepanze tra redditi dichiarati e trasferimenti significativi, conti societari con voci (p.es. finanziamenti soci) non compatibili con le capacità economiche dichiarate, mancanza di documentazione giustificativa delle provviste.
- Non è sufficiente richiamare valutazioni di giudici delegati senza un proprio articolato esame, ma il rinvio alle valutazioni d'istruttoria è legittimo se integrato da autonoma e coerente argomentazione del giudice che decide il ricorso.
- In casi analoghi, l'istituto di credito dovrebbe documentare in modo dettagliato le verifiche svolte (istruttoria contabile, valutazione del merito creditizio, fonti dei versamenti) per poter efficacemente invocare la buona fede e l'affidamento incolpevole.
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