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Sentenza

Sentenza n. 1889/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- in data 14 agosto 2026, comunicato in pari data, con è stata rigettata la domanda della ricorrente di ammissione nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale; con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’adozione del provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202601549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della Prefettura del 14 agosto 2026 di ammissione al sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale, motivato con l’indisponibilità di posti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione al sistema di accoglienza, chiedendone l’annullamento, l’ordine di immediata ammissione e il risarcimento del danno patrimoniale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 17 e 18 della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 1, comma 2, 9 e 11 del d.lgs. 142/2015: la temporanea indisponibilità di posti ordinari non esonera la Prefettura dall’obbligo di assicurare l’accoglienza, dovendosi attivare le strutture provvisorie previste dall’art. 11, comma 2-bis; la novella dell’art. 8, comma 2-bis, non avrebbe modificato tale obbligo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 17 del d.lgs. 142/2015, nonché difetto di motivazione, perché la Prefettura non aveva considerato la sua condizione di vulnerabilità. L’Amministrazione ha opposto l’indisponibilità di posti e contestato che la vulnerabilità fosse provata, sostenendo che l’art. 17 riguarderebbe persone per le quali siano state accertate torture o altre gravi violenze. La domanda risarcitoria ha riguardato il danno da mancato godimento del pocket money, quantificato in € 2,50 al giorno, dal 9 giugno 2026 o, in subordine, dall’11 giugno 2026, fino all’ammissione all’accoglienza. La ricorrente era stata ammessa provvisoriamente il 10 settembre 2026 in esecuzione della misura cautelare monocratica.

La decisione

Il TAR, definendo il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la carenza di posti nelle strutture ordinarie non giustifica il rifiuto dell’accoglienza, poiché l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015 impone di individuare, per il tempo necessario, strutture provvisorie; l’art. 8, comma 2-bis, dello stesso decreto, che dà priorità alle persone giunte a seguito di salvataggi in mare, non ha abrogato né escluso il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti. Ha accolto anche la censura relativa alla vulnerabilità e alla motivazione: il diniego si era limitato a indicare l’indisponibilità di posti, mentre le difese dell’Amministrazione sulla mancata prova delle condizioni personali costituivano un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Inoltre, l’art. 17, comma 1, include espressamente le donne tra le persone vulnerabili; la Prefettura avrebbe quindi dovuto svolgere e dar conto degli accertamenti pertinenti. Il TAR ha ordinato l’ammissione della ricorrente al sistema di accoglienza, confermando l’ordine già impartito in sede cautelare. Ha accolto la domanda risarcitoria per il periodo dal 9 giugno al 14 agosto 2026, pari a 67 giorni: il ritardo nell’erogazione delle misure ha integrato violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 142/2015 e colpa dell’Amministrazione. Il danno da mancato pocket money è stato liquidato in € 167,50 (€ 2,50 per 67 giorni), oltre interessi legali dalle date in cui le somme avrebbero dovuto essere corrisposte fino al saldo, senza rivalutazione. Il risarcimento è stato escluso per il periodo successivo al diniego, perché la ricorrente avrebbe potuto evitare l’aggravamento del danno usando l’ordinaria diligenza e ha atteso venti giorni prima di notificare il ricorso il 3 settembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese di lite, essendo soccombente un’Amministrazione statale e la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato; sono stati invece liquidati i compensi del difensore, nell’importo oscurato nel testo, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.

    La temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari non consente di negare l’accoglienza: il Prefetto deve individuare soluzioni provvisorie idonee per assicurare l’accesso a una struttura.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    tale novella - mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

    La priorità prevista per chi è giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina l’obbligo di garantire l’accoglienza a tutti i richiedenti protezione internazionale.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 142/2015

    Pertanto, posto che tale disposizione include espressamente le donne tra le persone vulnerabili e dal passaporto della ricorrente risulta che ella è di sesso femminile, la Prefettura, nel dare esecuzione al decreto monocratico n. 474 del 2026, avrebbe dovuto verificare la sussistenza di elementi idonei a dimostrare che la ricorrente non versa in condizioni di vulnerabilità, mentre - come ribadito dalla ricorrente nella memoria depositata in data 28 settembre 2026 - dalla motivazione del provvedimento impugnato nulla si evince in merito agli eventuali accertamenti svolti con riferimento alle condizioni personali della ricorrente medesima.

    Poiché la disposizione include le donne tra le persone vulnerabili, l’Amministrazione deve considerare tale condizione e svolgere gli accertamenti pertinenti, dando conto nel provvedimento della valutazione compiuta.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Parimenti fondata è la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla ricorrente, avuto riguardo alla mancata tempestiva concessione delle misure di accoglienza, che integra la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, secondo cui “Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

    Le misure di accoglienza si applicano sin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale; il ritardo nella loro concessione può fondare il risarcimento del danno patrimoniale.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    É ben vero che: A) ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione”;

    La pronuncia giudiziale sulla fondatezza della pretesa è ammessa quando l’attività è vincolata, oppure quando non residuano discrezionalità né adempimenti istruttori amministrativi; nel caso concreto, l’ordine di ammissione è stato ritenuto giustificato perché la Prefettura non aveva indicato valide ragioni ostative dopo essere stata chiamata a verificare i requisiti.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Infatti, al riconoscimento dell’ulteriore periodo (che va dall’emanazione di detto provvedimento all’erogazione delle misure di accoglienza) osta il principio di diritto positivizzato nell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., secondo il quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

    Il risarcimento non copre l’aggravamento del danno evitabile con l’ordinaria diligenza; nel caso concreto, è stato escluso per il periodo successivo al diniego, durante il quale la ricorrente aveva atteso venti giorni prima di notificare il ricorso.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Trova, quindi, applicazione l’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., in base al quale “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

    Nel liquidare il danno il giudice valuta le circostanze e il comportamento complessivo delle parti e deve escludere i pregiudizi che il danneggiato avrebbe potuto evitare con ordinaria diligenza, anche attivando gli strumenti di tutela.

Massime di principio

  • La temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari non legittima il diniego delle misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale: il Prefetto deve individuare le soluzioni provvisorie previste dall’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015.
  • La priorità di accoglienza accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non sopprime il diritto degli altri richiedenti protezione internazionale all’accoglienza, poiché la relativa novella non ha abrogato le misure straordinarie previste dall’art. 11 del d.lgs. 142/2015.
  • Quando la legge include una categoria tra le persone vulnerabili, l’Amministrazione deve considerare tale condizione nella valutazione della domanda di accoglienza e svolgere gli accertamenti pertinenti; le ragioni ostative non indicate nel provvedimento non possono essere introdotte successivamente con le difese processuali.
  • Il ritardo nell’erogazione delle misure di accoglienza dovute dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale può generare un danno patrimoniale risarcibile; tuttavia, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il risarcimento non comprende il pregiudizio che l’interessato avrebbe potuto evitare attivando tempestivamente gli strumenti di tutela.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PARisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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