Cassazione Civile, Ordinanza n. 32251/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia riguarda sei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari derivati stipulati tra una società e una banca. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dei contratti per indeterminabilità dell'alea, ritenendo che la banca non avesse comunicato alla cliente elementi idonei a individuare il valore dei derivati, compreso il mark to market e i costi impliciti, e aveva inoltre accolto l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla restituzione per i rapporti cessati oltre il decennio anteriore all'istanza di mediazione comunicata alla banca nel 2015. La società ha proposto ricorso principale lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: un documento del 15.05.2014 inviato alla banca, avente contenuto di messa in mora e quindi idoneo a interrompere la prescrizione della ripetizione. La banca ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: (1) contestava la qualificazione della nullità per difetto di causa, sostenendo che l'eventuale mancanza di mark to market avrebbe potuto al più incidere sull'oggetto e non sulla causa; (2) deduceva che la nullità non poteva essere dichiarata per tutti i contratti, poiché solo uno era ancora efficace e per i precedenti si sarebbero applicate norme non vigenti al momento della stipulazione, con pretesa nullità sopravvenuta; (3) sosteneva che, trattandosi di nullità relativa posta a tutela del cliente, dovesse applicarsi il termine quinquennale dell'azione di annullabilità; (4) lamentava la tardività della domanda di condanna alla restituzione, formulata solo nelle conclusioni d'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale, poiché la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare la missiva del 15.05.2014, potenzialmente interruttiva della prescrizione, e ha respinto tutti i motivi del ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società, cassando la sentenza impugnata per omesso esame del documento del 15.05.2014 potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione. Ha rigettato il ricorso incidentale della banca, ritenendo infondati o inammissibili i suoi motivi: ha confermato che la nullità dei derivati discende dal difetto di causa per assenza del mark to market; ha escluso che si trattasse di nullità sopravvenuta; ha ribadito l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, non soggetta al termine quinquennale dell'annullabilità; ha affermato che la domanda restitutoria costituisce effetto legale della declaratoria di nullità e non richiede autonoma tempestiva proposizione. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti integra vizio di legittimità quando il fatto sia potenzialmente idoneo a mutare la decorrenza della prescrizione.
art. 1322 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione della nullità dei derivati; la Corte lo considera irrilevante rispetto al principio secondo cui l'assenza del mark to market incide sulla causa del contratto.
art. 1325 c.c.
utilizzato per sostenere la tesi dell'invalidità per difetto di requisiti del contratto; la Corte ribadisce che, nel caso dei derivati, la mancanza di elementi essenziali si traduce in nullità per difetto di causa.
art. 1418 c.c.
la nullità del contratto viene confermata per difetto di causa in presenza dell'assenza del mark to market e degli elementi che consentano di determinare l'alea.
art. 1442 c.c.
la Corte esclude che la nullità dedotta sia soggetta al termine quinquennale previsto per l'annullabilità, riaffermando l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.
art. 1458 c.c.
viene richiamato per affermare che la declaratoria di nullità produce effetti restitutori ex lege, retroattivi, senza necessità di autonoma domanda tempestiva.
art. 342 c.p.c.
la censura di tardività della domanda di restituzione è respinta perché la restituzione consegue automaticamente alla nullità e non integra una domanda nuova soggetta a preclusioni di appello.
art. 384 c.p.c.
la Corte osserva che, anche a voler ritenere diversa la qualificazione della nullità, la decisione sarebbe comunque conforme a diritto e suscettibile solo di correzione della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla pretesa applicazione retroattiva di norme sopravvenute; la Corte esclude che vi sia una nullità sopravvenuta rilevante nel caso concreto.
art. 31, comma 3, TUF
evocato nel motivo incidentale insieme ad altre norme per sostenere una diversa qualificazione della nullità; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 2729 c.c.
richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte lo reputa non decisivo rispetto alla qualificazione della nullità dei contratti derivati.
art. 2049 c.c.
citato nel motivo incidentale nel contesto della pretesa contestazione della nullità; la Corte non ne fa applicazione dirimente nella decisione.
Massime di principio
- In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione conseguente alla declaratoria di nullità di un contratto, il giudice di merito deve esaminare tutti i fatti dedotti e discussi che possano incidere sulla decorrenza del termine, compresi eventuali atti di messa in mora anteriori.
- La mancata indicazione del mark to market e degli elementi necessari a determinare il valore e l'alea di un contratto derivato può integrare nullità per difetto di causa, non soltanto indeterminabilità dell'oggetto.
- La nullità del contratto è imprescrittibile e non può essere confusa con l'annullabilità: non si applica il termine quinquennale previsto per quest'ultima.
- Quando viene domandata la declaratoria di nullità di un contratto, la restituzione delle prestazioni eseguite opera come effetto legale della pronuncia e non richiede una domanda autonoma soggetta alle preclusioni dell'appello.
- Anche qualora la motivazione della nullità fosse diversamente qualificabile, la decisione resta corretta se il dispositivo è conforme a diritto; in tali casi può rilevare solo una eventuale correzione della motivazione.
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