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Sentenza

Sentenza n. 351/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, prot. n. 391805 del 01.08.2024, recante comunicazione di “inammissibilità istanza di accesso”, in relazione alla domanda di aiuto pubblico proposta dalla ricorrente il 29.01.2018 nell’ambito dei finanziamenti di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”.

Giustizia amministrativa202500552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di inammissibilità dell’istanza relativa a una domanda di aiuto pubblico per investimenti nel settore turistico-alberghiero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il secondo provvedimento regionale di inammissibilità della domanda di agevolazione presentata nel 2018 nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II – Capo 6. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del principio del cosiddetto “one shot puro”, previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 come modificato dal d.l. n. 76/2020, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto fondare il nuovo diniego su motivi ostativi già emergenti nella precedente istruttoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento regionale n. 17 del 30 settembre 2014, poiché tale disposizione non richiederebbe che l’attività turistico-alberghiera sia esercitata in un unico stabile. È stata inoltre dedotta disparità di trattamento rispetto ad attività analoghe esercitate in più stabili. La Regione ha eccepito l’inammissibilità della seconda censura, sostenendo che sarebbe stata proposta per la prima volta in sede di riassunzione, e ha difeso la legittimità del diniego, fondato sull’assenza del requisito dell’esercizio dell’attività in un unico stabile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 76/2020, si applica ai procedimenti originariamente instaurati dopo l’entrata in vigore della novella. Nel caso concreto, il procedimento era stato avviato nel 2018 e il primo diniego risaliva al 2019, sicché la disciplina del “one shot puro” non era applicabile, anche se il nuovo provvedimento era stato adottato nel 2024. Il secondo motivo è stato ritenuto ammissibile, in quanto le censure sulla conformità dell’attività ai parametri normativi erano già comprese nel giudizio precedente e riconducibili all’azione di annullamento, come rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1127/2025. Nel merito, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego. L’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento regionale n. 17/2014 subordina l’agevolazione alla riconducibilità del progetto a strutture turistico-alberghiere, senza richiedere né la qualificazione dell’attività come “affittacamere” né l’esercizio in un unico edificio. La normativa regionale considera inoltre compatibili con la nozione di struttura turistico-alberghiera anche alberghi e case o appartamenti vacanze composti da più stabili o complessi immobiliari. L’amministrazione non poteva quindi escludere il beneficio sulla sola base del fatto che l’attività fosse esercitata in due edifici distinti, ancorché ubicati nella stessa particella catastale e con lo stesso numero civico. Tale interpretazione determinava anche un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle case e appartamenti vacanze esercitati in più stabili. È stata pertanto disposta l’eliminazione del provvedimento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    in caso di annullamento in giudizio del provvedimento, così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato

    La disciplina del cosiddetto “one shot puro” introduce un limite sostanziale al potere amministrativo e si applica ai procedimenti originariamente iniziati dopo l’entrata in vigore della novella del 2020, non al solo esercizio successivo del potere dopo l’annullamento.

  • art. 12, comma 1, lett. e), d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Ha modificato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 introducendo la regola del cosiddetto “one shot puro”.

  • art. 3, comma 1, lett. a), regolamento regionale Puglia n. 17 del 30 settembre 2014

    le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari ad euro 30.000, destinati: a) all’ampliamento, all’ammodernamento e alla ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività

    Il requisito per l’agevolazione è la riconducibilità del progetto a strutture turistico-alberghiere, intese in senso ampio; la disposizione non impone né l’esercizio dell’attività in un unico stabile né la qualificazione come affittacamere.

  • art. 4 l.r. Puglia n. 11/1999

    La nozione regionale di albergo può comprendere strutture composte da più stabili.

  • art. 41 l.r. Puglia n. 11/1999

    Le case e appartamenti vacanze possono essere composti da più complessi immobiliari.

  • art. 46 l.r. Puglia n. 11/1999

    La disposizione definisce l’attività di affittacamere e rileva per la verifica dei presupposti di esercizio dell’attività, non per delimitare automaticamente i presupposti dell’aiuto economico disciplinato dal regolamento regionale.

  • art. 105 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della riassunzione del giudizio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione dell’azione quando le censure dedotte attengono alla legittimità del provvedimento e devono essere trattate secondo il rito ordinario.

Massime di principio

  • La disciplina del cosiddetto “one shot puro” prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, quale modificato nel 2020, si applica ai procedimenti originariamente instaurati dopo l’entrata in vigore della novella; non è sufficiente che sia successivo a tale data il provvedimento adottato in sede di riesercizio del potere dopo l’annullamento del primo diniego.
  • Ai fini dell’accesso a un’agevolazione regionale destinata agli investimenti nelle strutture turistico-alberghiere, il requisito previsto dalla disciplina sostanziale deve essere individuato sulla base del testo del regolamento agevolativo e non può essere integrato dall’amministrazione con condizioni ulteriori non previste, quale l’esercizio dell’attività in un unico stabile.
  • La nozione di struttura turistico-alberghiera rilevante per la concessione di un aiuto può comprendere attività esercitate in più stabili quando la normativa regionale di settore ammetta strutture alberghiere o extralberghiere composte da più edifici o complessi immobiliari.
  • Non è legittimo fondare il diniego di un beneficio economico sulla disciplina che definisce i requisiti amministrativi di esercizio di una specifica attività, se tale disciplina ha ambito diverso dalla normativa che stabilisce autonomamente i presupposti per l’erogazione dell’aiuto.
  • Un’interpretazione amministrativa che ammetta al beneficio attività extralberghiere esercitate in più stabili, ma escluda per il medesimo solo fatto altre attività analoghe esercitate in più stabili, viola il principio di parità di trattamento e determina disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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