Cassazione Civile, Ordinanza n. 17151/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio ha rettificato ai fini IRAP il valore della produzione netta dichiarato da una società operante nel commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, recuperando a tassazione diversi costi ritenuti indeducibili o non inerenti e irrogando sanzioni e interessi. La contribuente ha impugnato l'atto deducendone l'illegittimità formale e sostanziale; la CTP ha accolto solo in parte il ricorso, annullando il rilievo relativo ai costi per benzina e carburanti relativi a veicoli nuovi. In appello la società ha censurato la parte sfavorevole, mentre l'Ufficio ha proposto appello incidentale contro l'annullamento relativo ai carburanti e contro altri capi favorevoli alla contribuente, tra cui costi per sanzioni amministrative, perdite su crediti e operazioni su immobili dismessi. La CTR ha accolto l'appello principale della società e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., motivazione apparente o mancanza di motivazione della sentenza d'appello, lamentando che la CTR si era limitata a espressioni apodittiche senza esaminare le specifiche doglianze dell'appello incidentale; la contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da nullità per motivazione apparente, poiché la CTR aveva accolto l'appello principale della società ma non aveva svolto alcuna argomentazione riferibile, neppure implicitamente, ai motivi dell'appello incidentale dell'Ufficio. La Corte ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o mancante è denunciabile come nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla quando difetta in modo costituzionalmente rilevante la motivazione, che deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio
art. 366 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché redatto in conformità ai relativi criteri
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione meramente apparente o assertiva integra nullità della sentenza
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel riferimento generale al controllo sul metodo del giudizio di fatto, senza specifica applicazione al caso
Massime di principio
- Ricorre la nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice di merito si limiti ad affermazioni apodittiche o meramente assertive, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito per decidere.
- La motivazione è solo apparente anche quando non consente di comprendere, neppure implicitamente, le ragioni del rigetto o dell'accoglimento di uno specifico motivo di gravame.
- Non è sufficiente, per ritenere motivata la decisione, un generico richiamo al rigetto di un'impugnazione o alla sentenza di primo grado, se mancano riferimenti alle singole questioni dedotte con i motivi di appello.
- La censura di motivazione apparente integra un vizio processuale che comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame delle questioni trascurate.
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