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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11631/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena e, in particolare, la confisca disposta: sosteneva che la motivazione della sentenza di appello era inconferente con la documentazione prodotta, che dimostrava la provenienza lecita di ingenti somme (provento vendita immobile C 500.000,00 ed eredità C 114.000,00), e che, se si trattava di sequestro per equivalente, questo avrebbe dovuto limitarsi all'ammontare del prezzo/utile dell'usura (C 34.000,00) e non all'intera massa patrimoniale del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'entità della confisca, ritenendola erroneamente motivata rispetto ai criteri previsti dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p. (confisca del prezzo o del profitto del reato). Ha affermato che la confisca non può estendersi a tutte le somme rinvenute nel patrimonio ma deve riguardare soltanto il prezzo o il profitto direttamente e immediatamente connesso all'usura (agli interessi usurari concretamente corrisposti). Ha quindi annullato la sentenza impugnata sotto il profilo dell'entità della confisca e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame e per motivare sul quantum della confisca, indicando l'incremento netto patrimoniale e la pertinenza della somma con il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni"

    La confisca ex ultimo comma dell'art. 644 c.p. deve riguardare il prezzo o il profitto del reato (in tema di usura: gli interessi usurari concretamente corrisposti) e non l'intero patrimonio del condannato; l'importo confiscabile è limitato al valore degli interessi o altri vantaggi usurari.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato nel testo come riferimento alla fattispecie di applicazione di pena (patteggiamento) che, se utilizzata, rientra nella stessa disciplina dell'ultimo comma dell'art. 644 c.p. ai fini della confisca.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla rideterminazione della pena dalla Corte d'appello; nel caso di specie la Corte d'appello aveva rideterminato la pena ai sensi di tale disposizione.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 9149/1996 (Chabni Samir)

    Giurisprudenza di legittimità che distingue prodotto, profitto e prezzo del reato: il prodotto è il risultato materiale immediato; il profitto è l'accrescimento patrimoniale diretto derivante dal reato; il prezzo è il compenso dato per indurre a commettere il reato.

  • Cass. Sez. 2, sent. n. 23132/2018 (Caruso)

    Precisa che, in tema di usura, il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, ossia con l'effettivo arricchimento patrimoniale di diretta e immediata derivazione dal reato.

Massime di principio

  • La confisca disposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 c.p. deve essere limitata al prezzo o al profitto direttamente e immediatamente riconducibile al reato (per l'usura, tipicamente gli interessi usurari effettivamente percepiti).
  • Non è corretto estendere la confisca all'intera massa patrimoniale del condannato quando parte del patrimonio è giustificata da proventi leciti documentati; il giudice deve motivare il nesso di pertinenza tra le somme confiscate e il reato.
  • Se viene disposto un sequestro per equivalente, l'ammontare dovrebbe corrispondere al valore del prezzo/profitto del reato (e non necessariamente all'intero patrimonio).
  • In sede di rinvio il giudice dovrà accertare e motivare l'incremento netto patrimoniale riconducibile all'attività usuraria e quantificare la confisca sulla base di quella concreta misura.
  • La prova della liceità di specifiche somme può essere rilevante per escluderle dalla confisca; tuttavia la valutazione spetta al giudice che deve collegare le somme al reato secondo criteri di pertinenza e causalità.

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