Sentenza n. 1235/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha revocato in via di autotutela una concessione edilizia in sanatoria del 1996
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. n. 4611 del 12 marzo 2026, notificato il 24 marzo 2026, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la relazione del RUP, la conferma del parere e il verbale di sopralluogo. Il provvedimento riguardava la concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1996 per un fabbricato artigianale, inserito in un complesso edilizio assentito nel tempo mediante ulteriori titoli edilizi, certificazioni di agibilità e un cambio di destinazione d’uso. Il Comune aveva qualificato l’intervento come “revoca in via di autotutela” del titolo edilizio, in un contesto nel quale il Consorzio di bonifica aveva negato il rinnovo del nulla osta relativo alla vicinanza del manufatto a un corso d’acqua e il Comune aveva avviato procedimenti per rimettere in discussione i titoli edilizi. Il ricorso censurava l’illegittimità del provvedimento, in particolare per l’erronea qualificazione e applicazione del potere di autotutela, deducendo che l’atto, per il titolo, le norme richiamate e la motivazione, era effettivamente una revoca e non un annullamento d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Il giudice ha osservato che l’atto impugnato, considerando il titolo utilizzato, le norme citate e il corredo motivazionale, costituiva chiaramente un atto di revoca. Esso non poteva essere convertito in un annullamento d’ufficio, poiché mancavano i requisiti essenziali propri di tale diverso provvedimento. La revoca della concessione edilizia risultava quindi illegittima in quanto contrastante con l’art. 4, comma 6, l. n. 10/1977, oggi trasfuso nell’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che qualifica la concessione edilizia come irrevocabile. Il provvedimento è stato annullato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR lo ha applicato per decidere immediatamente la causa.
art. 4, comma 6, l. n. 10/1977
concessione edilizia “irrevocabile”
La disposizione, richiamata dal giudice, esclude la revocabilità della concessione edilizia.
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La norma vigente, nella quale è trasfusa la disciplina dell’art. 4, comma 6, l. n. 10/1977, qualifica la concessione edilizia come irrevocabile.
Massime di principio
- La concessione edilizia, in base all’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, è irrevocabile; pertanto l’amministrazione non può rimuoverla mediante un provvedimento di revoca.
- La qualificazione dell’atto di autotutela dipende dal suo contenuto effettivo, dal titolo, dalle norme richiamate e dalla motivazione, non dalla sola denominazione formale utilizzata dall’amministrazione.
- Un provvedimento configurato e motivato come revoca non può essere convertito giudizialmente in un annullamento d’ufficio quando manchino nel provvedimento i requisiti essenziali propri dell’annullamento.
- L’illegittima revoca di una concessione edilizia determina l’annullamento del provvedimento, senza che l’amministrazione possa sanare in giudizio la carenza degli elementi essenziali del diverso potere di annullamento d’ufficio.
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