Sentenza n. 3562/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5840/2025, resa tra le parti, relativa alla impugnazione del provvedimento ricevuto il 24 maggio 2021 di rigetto del Progetto standardizzato (PS) n. CB0000000983, nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, incluso in via subordinata l'art. 2, comma 1 del D.M. 10 maggio 2018, e per l'accertamento del diritto alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti e la relativa condanna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di rilascio dei Certificati Bianchi relativa a un progetto standardizzato di installazione di LED per l'illuminazione stradale
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva presentato al GSE un progetto standardizzato per l'efficientamento dell'illuminazione stradale, dichiarando che i lavori erano iniziati prima della domanda. Il GSE aveva respinto l'istanza ritenendo che la presenza di misuratori di energia elettrica per tutti gli impianti imponesse la qualificazione dell'intervento come progetto a consuntivo, non come progetto standardizzato; aveva inoltre rilevato la mancata dimostrazione della conformità di alcune lampade ai requisiti tecnici applicabili e l'impossibilità di convertire la domanda in progetto a consuntivo, poiché i lavori erano già iniziati. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, l'impresa ha sostenuto che la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati consentisse comunque il ricorso al metodo standardizzato, lamentando anche difetto di istruttoria. Ha inoltre contestato, in via subordinata, la disciplina del D.M. 10 maggio 2018, che aveva previsto una deroga temporale per i soli progetti standardizzati e non per quelli a consuntivo, deducendo violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità. È stato riproposto anche il motivo relativo alla conformità di alcune lampade.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi e dei risparmi, dal metodo standardizzato, che consente una stima mediante la misurazione di un campione rappresentativo ed è ammesso in via residuale quando l'intervento sia ripetitivo e non sia economicamente conveniente installare misuratori dedicati. Quando i misuratori siano già presenti e consentano la misurazione effettiva dei consumi, non ricorrono le condizioni per il metodo standardizzato: i due metodi non sono fungibili. L'onere di dimostrare la non economicità dell'installazione o dell'integrazione dei misuratori grava sul proponente, ma tale questione non rileva quando i sistemi di misurazione siano già disponibili. Il progetto non poteva neppure essere qualificato come progetto a consuntivo, poiché l'impresa aveva dichiarato che la realizzazione era iniziata prima della presentazione dell'istanza, in contrasto con il requisito temporale previsto dal D.M. 11 gennaio 2017. La deroga temporale introdotta dal D.M. 10 maggio 2018 riguardava soltanto i progetti standardizzati ed era ritenuta ragionevole, essendo collegata alla precedente mancanza delle schede tecniche per tali progetti; per i progetti a consuntivo, l'asserita impossibilità di presentazione derivava invece dalle caratteristiche tecniche dell'intervento e dai requisiti di risparmio addizionale. La censura contro il D.M. 10 maggio 2018 è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, non essendo mai stata presentata una domanda di progetto a consuntivo; in ogni caso, è stata giudicata infondata nel merito. Le contestazioni relative ad alcune lampade sono state assorbite perché irrilevanti rispetto alla mancanza dei presupposti di ammissibilità del progetto. Spese del grado compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.M. 11 gennaio 2017
a) metodo a consuntivo ...; b) metodo standardizzato ...
Il metodo a consuntivo è fondato sulla misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche; quello standardizzato presuppone la misurazione di un campione rappresentativo, la ripetitività dell'intervento e la non convenienza economica dei misuratori dedicati.
Allegato 1, capitolo 2, D.M. 11 gennaio 2017
Il metodo di valutazione standardizzato ... quantifica il risparmio energetico addizionale ... per cui sia dimostrabile: a) la ripetitività ...; b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati
Il metodo standardizzato ha natura residuale e non è utilizzabile quando i misuratori siano già presenti e consentano la misurazione effettiva dei consumi.
art. 2, comma 1, lett. o), D.M. 11 gennaio 2017
la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso
La presentazione di un progetto a consuntivo richiede che l'avvio della realizzazione sia successivo alla domanda di accesso; il mancato rispetto del requisito impedisce la qualificazione dell'intervento come progetto a consuntivo.
art. 7, comma 5, D.M. 11 gennaio 2017
Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE
Il sistema dei certificati bianchi presuppone la verifica e certificazione del risparmio energetico effettivamente conseguito.
art. 2, D.M. 10 maggio 2018
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 ... sono applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto
La deroga temporale introdotta dal decreto del 2018 è riferita ai progetti standardizzati e non si estende ai progetti a consuntivo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede non consentono di qualificare come progetto a consuntivo una domanda che non rispetti il requisito temporale di ammissibilità.
art. 3 Cost.
La censura di violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta priva di interesse e, comunque, infondata, poiché la diversa disciplina temporale dei progetti standardizzati e a consuntivo è giustificata dalle differenti condizioni regolatorie e tecniche.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impone l'estensione ai progetti a consuntivo della deroga temporale prevista per i progetti standardizzati.
Massime di principio
- Nel sistema dei Certificati Bianchi, il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi, costituisce il metodo ordinario e preferenziale, mentre il metodo standardizzato, basato sulla stima ottenuta da un campione rappresentativo, è ammesso in via residuale quando l'intervento sia ripetitivo e risulti non conveniente installare misuratori dedicati.
- Quando i sistemi di misurazione dei consumi siano già presenti e funzionanti per l'intervento, il progetto non può essere ammesso con il metodo standardizzato, poiché viene meno il presupposto della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e risulta tecnicamente possibile la misurazione effettiva dei risparmi.
- Il proponente che intenda utilizzare il metodo standardizzato deve dimostrare, ove occorra, la non economicità dell'installazione, integrazione o sostituzione dei misuratori dedicati rispetto al valore degli incentivi conseguibili; tale onere non può superare il dato oggettivo della già esistente disponibilità di sistemi di misurazione idonei.
- Una domanda di progetto a consuntivo è inammissibile quando la realizzazione dell'intervento sia iniziata prima della presentazione dell'istanza di accesso, poiché il requisito della posteriorità dell'avvio dei lavori costituisce condizione espressa di ammissibilità.
- I principi di collaborazione e buona fede non consentono all'amministrazione di convertire una domanda in una diversa categoria progettuale quando la categoria alternativa non rispetti i propri requisiti sostanziali e temporali.
- È ragionevole una disciplina transitoria che consenta la presentazione tardiva dei soli progetti standardizzati quando tale deroga sia giustificata dalla precedente indisponibilità delle relative schede tecniche, mentre per i progetti a consuntivo l'eventuale impossibilità di presentazione dipenda soltanto dal mancato possesso dei requisiti di ammissibilità dell'intervento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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