Cassazione Penale, Sentenza n. 1705/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della società NG CITRUS disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) aggravato dall'agevolazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), violazione/errata applicazione delle norme (artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p.; artt. 512-bis e 416-bis c.p.; art. 4 d.lgs. n. 159/2011) e vizio di motivazione: in particolare contestava il presunto "travisamento" delle intercettazioni, la fondatezza della ricostruzione secondo cui Carmelo Gullì gestiva di fatto la società e ne occultava la titolarità a favore dei familiari, la carenza di motivazione sul periculum in mora e sul nesso causale tra l'illecito ipotizzato e le quote societarie sequestrate, nonché la mancata valutazione della proporzionalità e adeguatezza della misura reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) inammissibilità per carenza di procura speciale ex art. 100 c.p.p. a firma dell'avvocato che ha sottoscritto il ricorso per conto del terzo interessato; (2) principio di diritto secondo cui il terzo estraneo al reato può limitarsi a provare la titolarità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con i reati ascritti all'indagato, non potendo contestare in questa sede il fumus commissi delicti e il periculum in mora nella loro complessità; (3) le censure proposte si risolvevano in una rielaborazione delle prove (accertamento di fatto) non proponibile in cassazione come vizio di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
i terzi "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale"
La procura speciale è requisito indispensabile per il difensore che impugna, in nome del terzo interessato, provvedimenti relativi a sequestro; l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso per cassazione.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il sequestro preventivo; la misura è stata disposta come strumento impeditivo e finalizzato alla confisca in relazione ai reati contestati.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dalla ricorrente come norma rilevante per la motivazione della misura, ma la Corte non ha ritenuto le contestazioni fondate nel quadro dell'inammissibilità.
art. 512-bis cod. pen.
Trasferimento fraudolento di valori: reato contestato come base per l'applicazione del sequestro; la Corte ha ritenuto che le indagini e gli elementi raccolti giustificassero l'accertamento della gestione fattuale dell'impresa da parte del presunto autore.
art. 416-bis cod. pen.
Associazione di tipo mafioso: richiamata come reato agevolante/aggrovante che giustifica misure di natura patrimoniale quando emergono collegamenti con attività economiche; la pronuncia ha ritenuto esistenti elementi indiziari coerenti con l'aggravante mafiosa nella prospettazione accusatoria.
art. 4 d.lgs. n. 159/2011
Norma del codice antimafia richiamata dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che le censure sollevate sulla sua applicazione superassero i limiti di ammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Comma invocato per i motivi di cassazione: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che molte delle censure attinsero a valutazioni di fatto o a limiti di legittimità non ravvisabili per il terzo interessato, con conseguente inammissibilità.
artt. 110, 512-bis e 416-bis cod. pen.
Richiami per la contestazione in concorso e per l'aggravante mafiosa; il Tribunale del Riesame ha ritenuto provato, sulla base degli elementi investigativi, il ruolo direttivo e la titolarità di fatto di Gullì sulle imprese.
Massime di principio
- Per i terzi interessati (estranei al reato) che impugnano provvedimenti cautelari reali è obbligatoria la procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la sua mancata produzione in sede di cassazione rende inammissibile il ricorso.
- Il terzo interessato non può utilizzare il ricorso per cassazione per rinnovare contestazioni di fatto sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora: il suo ambito è essenzialmente dimostrare la titolarità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale col reato.
- Le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o in una "rielaborazione" dei fatti non sono ammissibili in cassazione come violazione di legge; tali questioni vanno trattate nei gradi di merito.
- La procura speciale conferita per un grado (es.: riesame) non si presume automaticamente operante per il grado successivo (es.: cassazione) se non sussiste espressa volontà in tal senso nell'atto di conferimento.
- Se si intende contestare un sequestro di azienda di apparente provenienza lecita, occorre porre in evidenza elementi chiari e documentali della titolarità e dell'assenza di qualsiasi flusso finanziario o partecipazione riconducibile all'indagato; altrimenti il giudice può ritenere sussistente la titolarità di fatto del soggetto indagato.
- Per impugnare con successo questioni di motivazione su pericolo e nesso causale è necessario che il ricorso evidenzi vizi specifici e radicali dell'apparato argomentativo (assenza o incongruenza grave della motivazione), non una semplice alternativa interpretativa dei fatti.
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